Cara ADUC
Onemeet: diritto al risarcimento invocando la nullita' del contratto!
Domanda
3 giugno 2009
DIRITTO AL RISARCITI INVOCANDO LA NULLITA' DEL CONTRATTO ONEMEET.
Ciao a tutti, MI CHIAMO BREZZA 33 e vivo a Roma. Vi invito a vedere la trasmissione del 15 maggio 2009 di MI MANDA RAI TRE, ovviamente la potete scaricare GRATUITAMENTE DAL SITO DELLA RAI, in cui la Dott.sa Anna Bartolini elencava i seguenti punti per la richiesta di ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO con la societa' One Meet e la RELATIVA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI.
Punto Primo.
PRATICHE COMMERCIALI (PUBBLICITA') SCORRETTE, INGANNEVOLI, AGGRESSIVE (d.lgs.146/07)
Art. 22. Omissioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia' evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Punto Secondo.
Il diritto di recesso nei contratti negoziati a distanza
Il D. lgs. 206/05 prevede un diritto di recesso anche per i contratti cd. "a distanza" - esempio acquisti per corrispondenza o per catalogo, per televisione, per fax o Internet. Il recesso va esercitato entro 10 giorni lavorativi, (E NON OTTO GIORNI COME SOSTENGONO LORO) che decorrono dal giorno della conclusione del contratto nei contratti aventi per oggetto prestazioni di servizi, e dal giorno di ricevimento della merce nei contratti di compravendita.
Il termine viene elevato a 3 mesi se il venditore non ha informato il consumatore del suo diritto
Punto Terzo.
GIUDICE DI PACE: rivolgersi al giudice competente in base al proprio luogo di residenza.
La legge lo prevede chiaramente e ogni clausola contrattuale difforme e' inefficace. Altro che ROMA come sostengono loro!
Punto Quarto.
Art.33 Codice del Consumo- Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.
Vi basta tutto questo??? baci baci baci
Brezza, da Roma (RM)
Ciao a tutti, MI CHIAMO BREZZA 33 e vivo a Roma. Vi invito a vedere la trasmissione del 15 maggio 2009 di MI MANDA RAI TRE, ovviamente la potete scaricare GRATUITAMENTE DAL SITO DELLA RAI, in cui la Dott.sa Anna Bartolini elencava i seguenti punti per la richiesta di ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO con la societa' One Meet e la RELATIVA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI.
Punto Primo.
PRATICHE COMMERCIALI (PUBBLICITA') SCORRETTE, INGANNEVOLI, AGGRESSIVE (d.lgs.146/07)
Art. 22. Omissioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia' evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Punto Secondo.
Il diritto di recesso nei contratti negoziati a distanza
Il D. lgs. 206/05 prevede un diritto di recesso anche per i contratti cd. "a distanza" - esempio acquisti per corrispondenza o per catalogo, per televisione, per fax o Internet. Il recesso va esercitato entro 10 giorni lavorativi, (E NON OTTO GIORNI COME SOSTENGONO LORO) che decorrono dal giorno della conclusione del contratto nei contratti aventi per oggetto prestazioni di servizi, e dal giorno di ricevimento della merce nei contratti di compravendita.
Il termine viene elevato a 3 mesi se il venditore non ha informato il consumatore del suo diritto
Punto Terzo.
GIUDICE DI PACE: rivolgersi al giudice competente in base al proprio luogo di residenza.
La legge lo prevede chiaramente e ogni clausola contrattuale difforme e' inefficace. Altro che ROMA come sostengono loro!
Punto Quarto.
Art.33 Codice del Consumo- Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.
Vi basta tutto questo??? baci baci baci
Brezza, da Roma (RM)
Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc.
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