Cara ADUC
Obbligazioni Argentina
Domanda
4 febbraio 2004
Buongiorno, il 07/09/1999 la mia famiglia ha acquistato 53000 obbligazioni "Argentina 99/26.05.09 EUR 9%". Sulla conferma d'acquisto la nostra banca (Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco) ha scritto "abbiamo per vostro conto eseguito tramite controparte autorizzata la seguente operazione sul mercato non regolamentato".
Il 10/06/03 dalla stessa banca abbiamo ricevuto una copia, da noi letta, firmata e a loro riconsegnata, del "contratto di deposito e amministrazione titoli" con il documento sul rischio per le operazioni in titoli.
La domanda e' questa: questo contratto non doveva essere da noi firmato prima dell'acquisto delle obbligazioni di cui sopra, considerato il rischio di queste (anche se la banca ci aveva detto che erano sicure perche' uno Stato Sovrano non poteva fallire, come invece un'azienda)?
Inoltre sulla lettera d'accompagnamento la banca scrive ".... alcuni contratti di deposito e amministrazione titoli, tra cui il Vostro, non risultano adeguati alle nuove disposizioni che disciplinano i servizi di intermediazione finanziaria, a suo tempo sottoposte alla Sua attenzione ma evidentemente non formalizzate": questa frase non puo' essere giudicata come una prova in piu' sul fatto che loro ci hanno fatto fare un operazione finanziaria troppo rischiosa, e che solo dopo cercano di sistemare la cosa facendoci firmare questo documento? Ho anche letto sul Vostro sito della possibilita' di fare una causa presso un tribunale degli Stati Uniti, elenco i dati che vi servono per controllare la possibilita' di farla:.
cod Isin: DE0003045357 data d'acquisto: 07/09/1999.
In attesa di una Vostra risposta, ringrazio e Vi saluto vivamente.
Francesco, da Rozzano/Milano
Il 10/06/03 dalla stessa banca abbiamo ricevuto una copia, da noi letta, firmata e a loro riconsegnata, del "contratto di deposito e amministrazione titoli" con il documento sul rischio per le operazioni in titoli.
La domanda e' questa: questo contratto non doveva essere da noi firmato prima dell'acquisto delle obbligazioni di cui sopra, considerato il rischio di queste (anche se la banca ci aveva detto che erano sicure perche' uno Stato Sovrano non poteva fallire, come invece un'azienda)?
Inoltre sulla lettera d'accompagnamento la banca scrive ".... alcuni contratti di deposito e amministrazione titoli, tra cui il Vostro, non risultano adeguati alle nuove disposizioni che disciplinano i servizi di intermediazione finanziaria, a suo tempo sottoposte alla Sua attenzione ma evidentemente non formalizzate": questa frase non puo' essere giudicata come una prova in piu' sul fatto che loro ci hanno fatto fare un operazione finanziaria troppo rischiosa, e che solo dopo cercano di sistemare la cosa facendoci firmare questo documento? Ho anche letto sul Vostro sito della possibilita' di fare una causa presso un tribunale degli Stati Uniti, elenco i dati che vi servono per controllare la possibilita' di farla:.
cod Isin: DE0003045357 data d'acquisto: 07/09/1999.
In attesa di una Vostra risposta, ringrazio e Vi saluto vivamente.
Francesco, da Rozzano/Milano
Risposta ADUC
Quanto alla possibilita' di adire le vie legali dagli Stati Uniti, il titolo che ci ha indicato, purtroppo, e' soggetto alla legislazione tedesca e quindi questa possibilita' le e' preclusa. Quanto alla possibilita' di adire le vie legali nei confronti della banca, in linea generale le suggeriamo di far riferimento alla risposta
che trova al seguente indirizzo:
clicca qui
Nel caso specifico, l'avv. Pierluigi Parrini, al quale abbiamo sottoposto la sua domanda le precisa quanto segue:
---
E' da premettere che il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 contenente il
"Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996 n.
52" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 1998- Supplemento ordinario n. 52- ed è entrato in vigore il 1° luglio 1998. ( V. art. 216). Il relativo Regolamento di attuazione (adottato con delibera Consob n.
11522 del 1°luglio 1998 e successive modificazioni) e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 125 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 165 del 17 luglio 1998. Al riguardo l'art. 70 del citato Regolamento sancisce che il Libro III
dello stesso (nel quale sono contenute le disposizioni di interesse per il caso sottoposto) entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Cio' posto, tenuto conto che l'operazione e' stata effettuata, come riferito, il 7 settembre 1999, e' da ritenere che essa sia assoggetta a dette disposizioni. Parrebbe quindi profilabile la nullita' del contratto di investimento
quanto meno per mancata osservanza, da parte della banca intermediaria, dell'art.28 del citato Regolamento il quale prescrive che "prima della prestazione dei servizi di investimento gli intermediari autorizzati
devono (omissis) b) consegnare agli investitori il documento sui rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
Ovviamente una sanatoria ex post di tale nullita' e' del tutto inammissibile.
Quanto sopra salvo che possano esistere ulteriori profili di nullita', ravvisabili solo dopo un attento esame di tutte le altre circostanze di fatto relative all'operazione di investimento.
Avv. Pierluigi Parrini.
---
A questo riguardo, se lo desidera, puo' ricevere un parere legale gratuito inviando le informazioni elencate in questo articolo:
clicca qui (aggiunga anche il documento sui rischi generali firmato ex-post).
che trova al seguente indirizzo:
clicca qui
Nel caso specifico, l'avv. Pierluigi Parrini, al quale abbiamo sottoposto la sua domanda le precisa quanto segue:
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E' da premettere che il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 contenente il
"Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996 n.
52" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 1998- Supplemento ordinario n. 52- ed è entrato in vigore il 1° luglio 1998. ( V. art. 216). Il relativo Regolamento di attuazione (adottato con delibera Consob n.
11522 del 1°luglio 1998 e successive modificazioni) e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 125 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 165 del 17 luglio 1998. Al riguardo l'art. 70 del citato Regolamento sancisce che il Libro III
dello stesso (nel quale sono contenute le disposizioni di interesse per il caso sottoposto) entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Cio' posto, tenuto conto che l'operazione e' stata effettuata, come riferito, il 7 settembre 1999, e' da ritenere che essa sia assoggetta a dette disposizioni. Parrebbe quindi profilabile la nullita' del contratto di investimento
quanto meno per mancata osservanza, da parte della banca intermediaria, dell'art.28 del citato Regolamento il quale prescrive che "prima della prestazione dei servizi di investimento gli intermediari autorizzati
devono (omissis) b) consegnare agli investitori il documento sui rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
Ovviamente una sanatoria ex post di tale nullita' e' del tutto inammissibile.
Quanto sopra salvo che possano esistere ulteriori profili di nullita', ravvisabili solo dopo un attento esame di tutte le altre circostanze di fatto relative all'operazione di investimento.
Avv. Pierluigi Parrini.
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A questo riguardo, se lo desidera, puo' ricevere un parere legale gratuito inviando le informazioni elencate in questo articolo:
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