Cara ADUC
Nuove norme sulla richiesta di cittadinanza.
Domanda
3 ottobre 2009
Salve, vorrei segnalare una questione vergognosa sulla richiesta di cittadinanza degli stranieri che hanno sposato cittadini italiani. Ad aprile 2008 io ho sposato una cittadina del Marocco, peraltro già in Italia dal 2001 regolarmente. A marzo 2009 mia moglie ha presentato alla Prefettura di Bologna la richiesta di cittadinanza secondo la legge vigente. Il 7 agosto riceve comunicazione che è tutto in ordine e che la pratica è stata trasmessa a Roma per l'iter di rito. Dopo un po' arriva una raccomandata della prefettura che afferma che le cose sono cambiate e che deve produrre stato di famiglia e certificato storico di residenza e certificato penale IN BOLLO! Siamo andati in Prefettura e ci hanno detto che era inutile il certificato penale perché la richiesta è inammissibile in quanto la circolare del pacchetto sicurezza entrata in vigore l''8/8/2009 fissa due anni dal matrimonio per richiedere la cittadinanza. Quindi mia moglie il 7 agosto aveva i requisiti e l'8 agosto ha perso i suoi diritti. Non mi risulta che una legge civile o amministrativa possa essere retroattiva e intaccare i diritti maturati quando era in vigore un'altra legge (stato dei tempi e dei luoghi). Mi pare che questa modifica che incide nel passato sia del tutto illegittima e mi meraviglio che nessuno ne parli anche perché la nuova richiesta comporterà tutti i certificati in bollo senza poter usufruire dell'autocertificazione e il versamento di 200 €. Ovviamente questo stato in cui non mi riconosco più, vuole fare i soldi sulla pelle degli stranieri e dall'altra parte mette i tappeti rossi per gli evasori con lo scudo fiscale. Il decreto di inammissibilità che verrà notificato potrà essere impugnato al TAR? E' possibile promuovere una eccezione di incostituzionalità della modifica della legge nella parte in cui va ad incidere nel passato? Grazie
Antonio, da Galliera (BOLOGNA)
Antonio, da Galliera (BOLOGNA)
Risposta ADUC
il principio di irretroattività è costituzionalizzato solo per quanto riguarda la legge penale, quindi è possibile che nelle altre materie (es. civile, amministrative) il legislatore attribuisca efficacia retroattiva ad una nuova legge. Sulla norma che cita non ci sono indicazioni circa la retroattivita' della stessa, e per altra norma introdotta con il pacchetto sicurezza (relativa al permesso di soggiorno per parenti di cittadini italiani con essi conviventi) una apposita circolare ministeriale ha specificato che la norma non e' retroattiva e che dunque restano salvi i diritti gia' acquisiti. Nel suo caso, volendo tentare una applicazione analogica del principio di irretroattivita', c'e' da notare che, per un verso, la procedura non era ancora terminata, per altro verso che il procedimento da voi intrapreso attiene allo status della persona. Ad ogni modo, quando le arriverà il rigetto consulti un legale per valutare il da farsi.
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