Cara ADUC
Nuova ripartizione condominiale
Domanda
3 aprile 2014
Da sempre, per oltre quarant’anni, si è proceduto nella ripartizione delle spese condominiali applicando due tabelle millesimali: una relativa alle spese generali e un’altra per le spese degli ascensori.
L’attuale amministratore, ultimamente nominato, ha modificato la ripartizione di alcune spese, introducendo nel bilancio un’altra ripartizione, adattandola alla tabella millesimale degli ascensori.
Senza entrare nel merito della nuova discutibile classificazione introdotta, chiedo se è regolare introdurre questa modifica, considerando il diritto acquisito per consuetudine, e quale maggioranza dell’assemblea, nel caso fosse regolare, è necessaria per introdurla. Grazie
Silvio, da Casoria (NA)
L’attuale amministratore, ultimamente nominato, ha modificato la ripartizione di alcune spese, introducendo nel bilancio un’altra ripartizione, adattandola alla tabella millesimale degli ascensori.
Senza entrare nel merito della nuova discutibile classificazione introdotta, chiedo se è regolare introdurre questa modifica, considerando il diritto acquisito per consuetudine, e quale maggioranza dell’assemblea, nel caso fosse regolare, è necessaria per introdurla. Grazie
Silvio, da Casoria (NA)
Risposta ADUC
per quanto concerne le tabelle millesimali l'art. 69 disp.att. del Codice Civile secondo cui:
I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
In conseguenza, qualora il suo caso non rientri nelle ipotesi sopra richiamate è suo diritto chiedere all'amministratore opportuni chiarimenti, ritenuto che la Legge non gli riconosce alcun arbitrio in assenza dei suindicati presupposti.
I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
In conseguenza, qualora il suo caso non rientri nelle ipotesi sopra richiamate è suo diritto chiedere all'amministratore opportuni chiarimenti, ritenuto che la Legge non gli riconosce alcun arbitrio in assenza dei suindicati presupposti.
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