Cara ADUC
Notifica multa Ferrovie dello Stato
Domanda
5 febbraio 2008
Cara ADUC,
Volevo sottoporvi un quesito in merito a questi fatti: mi figlio, di ritorno da scuola, ha "allungato" il tragitto ferroviario di una fermata (circa 8 Km!!!!), ed avendo il regolare biglietto fino alla fermata precedente, è stato rilevato dal controllore, nel tratto scoperto, una violazione "per mancanza di titolo idoneo e valido titolo di viaggio in applicazione dell'art 25 della legge Reg. Toscana n.42 del 31/07/98".
Questa contestazione è stata "verbale" e non è stato rilasciato nessuna ricevuta a mio figlio che è minorenne.
Dopo circa 40 giorni mi è stata recapitata una lettera tramite "posta prioritaria" con la richiesta da parte delle Ferrovie dello Stato della sanzione.
La lettera oltre che a riassumere i fatti e le generalità del controllore e di mio figlio, impone un pagamento di ¤ 42:30 a titolo di tariffa ordinaria "ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA PRESENTE" La sanzione poi raddoppia se pagata dal 6° al 60° giorno (¤ 82,30) Trascorsi 60 giorni vi è il recupero forzato tramite ingiunzione di pagamento:
Viene indicata poi la possibilità di "FAR PERVENIRE EVENTUALI OSSERVAZIONI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELLA PRESENTE" presso la competente direzione delle Ferrovie dello Stato
La frase finale della lettera è questa:
"In ogni caso i termini previsti per il pagamento non vengono interrotti o prorogati"
DOMANDE:
- E' regolare l'invio di una sanzione tramite "POSTA PRIORITARIA" dalle quale NESSUNO ha la certezza del recapito?
- Se per qualsiasi motivo (persa, non recapitata etc:...) questa lettera non arriva al destinatario come fa l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato richiedere MAGGIORI SANZIONI in virtu' di una data di notifica che non esiste?
- Se non pago entro i 5 GIORNI cosa succede?
Grazie per risposta
Fabrizio, da Cortona (AR)
Volevo sottoporvi un quesito in merito a questi fatti: mi figlio, di ritorno da scuola, ha "allungato" il tragitto ferroviario di una fermata (circa 8 Km!!!!), ed avendo il regolare biglietto fino alla fermata precedente, è stato rilevato dal controllore, nel tratto scoperto, una violazione "per mancanza di titolo idoneo e valido titolo di viaggio in applicazione dell'art 25 della legge Reg. Toscana n.42 del 31/07/98".
Questa contestazione è stata "verbale" e non è stato rilasciato nessuna ricevuta a mio figlio che è minorenne.
Dopo circa 40 giorni mi è stata recapitata una lettera tramite "posta prioritaria" con la richiesta da parte delle Ferrovie dello Stato della sanzione.
La lettera oltre che a riassumere i fatti e le generalità del controllore e di mio figlio, impone un pagamento di ¤ 42:30 a titolo di tariffa ordinaria "ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA PRESENTE" La sanzione poi raddoppia se pagata dal 6° al 60° giorno (¤ 82,30) Trascorsi 60 giorni vi è il recupero forzato tramite ingiunzione di pagamento:
Viene indicata poi la possibilità di "FAR PERVENIRE EVENTUALI OSSERVAZIONI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELLA PRESENTE" presso la competente direzione delle Ferrovie dello Stato
La frase finale della lettera è questa:
"In ogni caso i termini previsti per il pagamento non vengono interrotti o prorogati"
DOMANDE:
- E' regolare l'invio di una sanzione tramite "POSTA PRIORITARIA" dalle quale NESSUNO ha la certezza del recapito?
- Se per qualsiasi motivo (persa, non recapitata etc:...) questa lettera non arriva al destinatario come fa l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato richiedere MAGGIORI SANZIONI in virtu' di una data di notifica che non esiste?
- Se non pago entro i 5 GIORNI cosa succede?
Grazie per risposta
Fabrizio, da Cortona (AR)
Risposta ADUC
1 - no.
2 - lo farebbe solo indicativamente.
3 - probabilmente continueranno in quanto minacciato, salvo che lei dimostri il contrario, non escluso in sede giudiziale.
2 - lo farebbe solo indicativamente.
3 - probabilmente continueranno in quanto minacciato, salvo che lei dimostri il contrario, non escluso in sede giudiziale.
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