Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Negato accesso di un disabile al montascale

20 gennaio 2018
Domanda 20 gennaio 2018
Mio marito, gravemente disabile ex L. 104/92 per tumore al colon al IV stadio e carcinoma polmonare squamoso, non riesce quasi più a salire e scendere per le scale del condominio dove abitiamo, in affitto, al quinto piano.
Al quarto piano vive una signora anch'essa disabile, per la quale la famiglia aveva da tempo fatto installare a proprie spese un montascale.
Ci siamo rivolti a questa famiglia per chiedere la possibilità di condividere l'uso del montascale, corrispondendo una somma mensile da loro giudicata congrua a titolo di risarcimento per le spese di gestione, revisione periodica, energia e in cambio della facoltà offerta mio marito di percorrere una sola rampa di scale invece delle cinque che attualmente lo separano da terra, rendendogli impossibile l'uscita se non a prezzo di fatica e sofferenza che aggravano le sue già molto difficili condizioni di salute.
Ci è invece stata negata la possibilità di usare l'ausilio, a meno che non persuadiamo la proprietaria del nostro appartamento a pagare quota (in proporzione alla proprietà) delle spese di installazione (ca. 14.000 euro) a loro tempo sostenute dalla famiglia della disabile, o, in alternativa, di pagarla noi stessi, benché affittuari e non condomini.
Chiediamo se ci siano vie legali da adire per non essere costretti a condizioni che ci paiono troppo gravose e inique per essere legittime. Grazie fin d'ora per l'attenzione.
Antonella, da Pisa (PI)

Risposta ADUC
l'installazione e l'utilizzo del montascale sono inquadrati nell'ambito delle innovazioni gravose. L'art. 1121 del codice civile prevede che le spese di installazione e manutenzione spettino a chi ha voluto l'innovazione. Nel momento in cui un condomino che prima non ha partecipato all'installazione voglia ora utilizzare il montascale, dovra' pagare non solo la manutenzione ma anche le spese di installazione in ragione dei propri millesimi. In breve, se il montascale è di proprietà di un solo condomino, un secondo condomino che volesse utilizzarlo dovrà corrispondere non solo i costi di manutenzione pro futuro, ma anche i costi di installazione in ragione dei millesimi. Per esempio, se il vostro appartamento è uguale in millesimi a quello del disabile proprietario del montascale, dovrete rifondergli metà dei costi di installazione. Le spese di manutenzione, invece, saranno corrisposte per metà in ragione dei millesimi e metà in ragione del piano (art. 1124 codice civile).
Nulla vieta, ovviamente, che possiate mettervi d'accordo in altro modo. Ma il proprietario del montascale ha diritto, se lo chiede, anche al rimborso di parte delle spese di installazione.
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