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Cara ADUC

Multa da personale Ataf e mancata contestazione immediata

9 aprile 2008
Domanda 9 aprile 2008
Buon giorno, con la presente per richiedervi un vs. autorevole parere in merito alla notifica di un verbale a mio padre, ma alla guida dell'auto c'era il sottoscritto, per violazione del codice della strada: circolava impegnando le corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico.
La sanzione a me non è mai stata contestata e nel verbale si legge: sanzione redatta dal personale Ataf di Firenze, violazione non contestata per impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia.
Sto valutando di impostare il ricorso sulla illegittimità di questa motivazione, configurabile come violazione degli artt. 200 e 201 cds.
Nell'art 200 cds è indicato che "la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta".
Nell'art 201 comma 1 bis sono previste le casistiche in cui non è previsto l'obbligo di contestazione immediata, e tra tali casistiche non rientrano quelle riportate sul verbale.
Anche l'articolo 384 del regolamento di esecuzione elenca i casi in cui si può essere esonerati dalla contestazione immediata, e neppure in tale articolo viene contemplata la motivazione "per non arrecare intralcio alla circolazione".
Pertanto tale formulazione risulta essere illegittima per palese violazione delle norme che prevedono tale omissione (artt. 200, 201e 384 cds), a causa della genericità dei motivi addotti a giustificazione della mancata contestazione immediata.
Quanto sopra riportato fa' riferimento ad una sentenza del gdp di Firenze (iscritta al ruolo: 890/07), nella persona della dott.ssa BENVENUTI MARIA BARBARA, la quale ha sentenziato come segue:
"violazione dell'art 200 e 201 del cds
Nel verbale la mancanza della contestazione immediata viene così motivata:
IMPOSSIBILITA' DI FERMARE IL VEICOLO PER NON ARRECARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN TRANSITO SULLA CORSIA.
L'art 200 del cds prevede che la contestazione debba essere immediata e l'art 201 comma 1 bis prevede i casi in cui non vi è obbligo di contestazione immediata. Anche l'articolo 384 del regolamento di esecuzione elenca i casi in cui si può essere esonerati dalla contestazione immediata. Nella normativa citata non è affatto contemplata la possibilità di esonero dalla contestazione immediata per non arrecare intralcio alla circolazione, pertanto la contestazione è illegittima per violazione degli articoli 200 e 201 del cds. E' mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'operatore, per sua libera scelta e senza che si fosse verificata alcuna delle condizioni previste dall'art 201 comma 1 bis o dell'art 384 del regolamento di esecuzione. L'art 200 del cds impone, quando è possibile, l'immediata contestazione della violazione del cds al trasgressore così come è stato recentemente affermato dalla Cassazione nella sentenza sez III 3 aprile 2000 n. 4010 (all. 5) che si allega alla presente impugnativa.
La genericità dei motivi addotti a giustificazione della mancata contestazione immediata contrasta con la ratio della norma che permette tale omissione, solo nel caso in cui vi sia stata una concreta impossibilità, imponendo, quindi, l'obbligo di cui all'art. 200 del cds. Tale motivazione non è conforme al dettato legislativo e pertanto è illegittima".
Inoltre il personale Ataf non ha il potere di fermare i veicoli ai fini della contestazione immediata delle violazioni delle norme del cds, né tantomeno risulta allo scrivente che abbia il potere di sovrintendere alla circolazione stradale, anche se nella fattispecie trattasi di corsia riservata ai mezzi pubblici. Ma non viene fatta menzione alcuna di ausiliari del traffico o incaricati di aziende di trasporto pubblico, e si può dedurre la non autorizzazione alla contestazione immediata della sanzione.
Attendo un vs. riscontro, ringraziando anticipatamente per la collaborazione,
Michele, da Livorno (LI)

Risposta ADUC
la ringraziamo per aver riportato alcune parti della sentenza (che sappiamo non essere l'unica di questo tenore).
Le sue osservazioni ci trovano d'accordo, ma la valutazione del giudice puo' anche differire, in particolare riguardo al suo ultimo rilievo.
Ad ogni modo, qui di seguito il modello per redigere il ricorso:
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