Cara ADUC
modifica tabella millesimi
Domanda
23 giugno 2015
Salve,
se un inquilino proprietario del lastrico solare, in un secondo momento chiude buona parte dello stesso con un veranda è legittimo che il condominio esiga il riconteggio dei millesimi? per il ricalcolo, il coefficiente che si modifica è solo quello di destinazione? L'obbligo di procedere alla rettifica dei millesimi vige solo qualora la variazione del valore ottenuto dal conteggio è maggiore del 20% del valore originale dei suoi millesimi?
Silvia, da Civitavecchia (RM)
se un inquilino proprietario del lastrico solare, in un secondo momento chiude buona parte dello stesso con un veranda è legittimo che il condominio esiga il riconteggio dei millesimi? per il ricalcolo, il coefficiente che si modifica è solo quello di destinazione? L'obbligo di procedere alla rettifica dei millesimi vige solo qualora la variazione del valore ottenuto dal conteggio è maggiore del 20% del valore originale dei suoi millesimi?
Silvia, da Civitavecchia (RM)
Risposta ADUC
andiamo per ordine:
1. si', il condominio puo' esigere la modifica dei millesimi, se ci sono le condizioni di cui al punto 3;
2. si', cambia il coefficiente dal 25% (generalmente utilizzato per i lastrici solari) al 60% per verande chiuse, o anche il 100% se spazio abitabile;
3. generalmente, la modifica delle tabelle richiede l'unanimità. Se quindi il condomino proprietario della veranda rifiuta la modifica, essa non potrà essere fatta. L'unica eccezione è il caso in cui vi sia una modifica delle unità immobiliari superiore al 20% dei millesimi originali. Solo in questo caso, l'assemblea puo' modificare le tabelle a maggioranza (art. 1136 comma 2 cod.civ.) invece che all'unanimità. E sempre in questo caso, i costi della modifica delle tabelle spetta al condomino che ha costruito la veranda.
1. si', il condominio puo' esigere la modifica dei millesimi, se ci sono le condizioni di cui al punto 3;
2. si', cambia il coefficiente dal 25% (generalmente utilizzato per i lastrici solari) al 60% per verande chiuse, o anche il 100% se spazio abitabile;
3. generalmente, la modifica delle tabelle richiede l'unanimità. Se quindi il condomino proprietario della veranda rifiuta la modifica, essa non potrà essere fatta. L'unica eccezione è il caso in cui vi sia una modifica delle unità immobiliari superiore al 20% dei millesimi originali. Solo in questo caso, l'assemblea puo' modificare le tabelle a maggioranza (art. 1136 comma 2 cod.civ.) invece che all'unanimità. E sempre in questo caso, i costi della modifica delle tabelle spetta al condomino che ha costruito la veranda.
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