Cara ADUC
Messaggiperte.it attiva contratti a distanza senza dare la possibilita' di recedere
Domanda
14 aprile 2007
Questo articolo proviene dal sito dell'ADUC (http://www.aduc.it) e ti e' stato inviato da in data 12.04.2007 mi e' giunto sul mio telefonino dal numero +20105976753 il seguente messaggio " servizio messaggi!Chiama da tel. fisso 89-987-87-14 e segui la voce guida info e costi. www.messaggiperte.com." Dopo aver effettuato dal telefono fisso quanto richiesto mi sono preoccupato ed h visitato il sito segnalato e mi sono reso conto che il costo dell'attivazione e' di euro 15.00, ora non sono in grado di capire come posso rescindere l'attivazione chiedo urgente aiuto. Ho inviato a questo indirizzo la mia richiesta poiche' non conosco altri indirizzi dove rivolgermi. Datemi un aiuto vi ringrazio TELEFONIA, ADSL, SUONERIE, ECC. SERVIZI NON RICHIESTI E MANCATE ATTIVAZIONI. Le regole per sottoscrivere e recedere dai contratti a distanza relativi ai servizi di comunicazione elettronica. Quante volte ci e' capitato di essere contattati da operatori telefonici delle varie Telecom, Wind, Tiscali, etc. che propongono irripetibili ed imperdibili offerte riguardo connessioni adsl superveloci ed economiche, contratti che permettono di lasciare "subito" Telecom, varie promozioni di servizi aggiuntivi che non modificano i nostri contratti e quant'altro? Lungi dall'essere attivita' illegali o truffaldine (rari casi a parte) si tratta pur sempre di tecniche di comunicazione pubblicitaria davanti alle quali va fatta molta attenzione perche' offrono la possibilita' -peraltro comoda- di attivare i contratti subito, per telefono. Il rischio che si corre, beneficiando di tale possibilita' piu' o meno consapevolmente, e' di trovarsi in mano un contratto (o, se questo non arriva, una fattura) non corrispondente a quanto ci e' stato detto telefonicamente quando e' troppo tardi sia per recedere, sia per contestare in modo adeguato (l'utilizzo del servizio vale come una firma). Per non parlare di quando le attivazioni avvengono nonostante i nostri no od approfittando della nostra richiesta di ricevere semplici informazioni scritte, od addirittura senza alcun contatto preventivo e senza la nostra richiesta. La normativa in realta' non manca, perche' i contratti a distanza sono, in generale, disciplinati dal codice del consumo all'art. 50 e segg. (http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40722). Serviva pero' una pronuncia forte delle autorita' competenti, regole piu' precise riguardo alla sottoscrizione dei contratti ed un richiamo a tutte le compagnie telefoniche che fungesse anche da guida per l'utente. A tal scopo l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato, con la delibera 664/06/CONS. del 23/11/06, un nuovo regolamento che disciplina la fornitura dei beni e servizi di comunicazione elettronica resi tramite contratti attivati, e gestiti, a distanza (quindi per telefono, via internet, etc.). Le regole sancite in questo documento integrano e in parte ripetono quelle gia' esistenti, stabilite dal codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs.259/2003) e dal codice del consumo (d.lgs.206/2005, vedi sopra). Le novita' piu' interessanti, sono: in caso di contatto telefonico l'operatore deve specificare, all'inizio e al termine di ogni conversazione, il nome dell'azienda per conto della quale sta chiamando nonche' il proprio nome e cognome;
* se durante la telefonata viene concluso un contratto dev'essere fornito il numero di pratica assegnato e i recapiti ai quali poter chiedere maggiori informazioni;
* La volonta' di sottoscrivere il contratto puo' risultare da una registrazione integrale della telefonata (fatta previo consenso dell'utente), ma in ogni caso deve risultare da un modulo -anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo;
* in caso di reclamo formale riguardo ad un addebito puo' essere sospeso il pagamento delle somme contestate fino alla definizione della pratica. Attenzione, pero'. Nel caso in cui poi le somme risultino dovute, il gestore puo' applicare tutte le conseguenze previste dalle leggi e dal contratto in caso di morosita' (interessi, rimborsi spese, etc. etc.);
* in caso di mancato pagamento di un singolo servizio il gestore non puo' sospendere la fornitura degli eventuali altri servizi attivi, a meno che non ne dia debito preavviso secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto.
* l'utente dev'essere informato di ogni modifica contrattuale con almeno un mese di preavviso. Nello stesso termine gli devono anche essere date informazioni sul suo diritto di recedere senza penali qualora non accetti le modifiche.
* la delibera estende il diritto di recesso e le altre previsioni anche alle persone giuridiche (aziende, studi professionali, ecc.).
* vengono introdotte pesanti sanzioni a carico dei gestori in caso di mancato rispetto delle regole contenute nella delibera. Le segnalazioni vanno inviate direttamente al garante. Vediamo la delibera in dettaglio: Art. 1 - DEFINIZIONI La delibera da' una definizione di utente molto ampia. La lettera b) del comma 1 recita: "utente", l'utente finale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonche' il consumatore come definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del medesimo decreto legislativo; E queste sono le norme a cui si rimanda: decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 lettera j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta; lettera pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; Dalla lettura di quest'ultima lettera (pp) e dalle conferme richieste all'Agcom, si desume che valgono anche per i contratti aziendali le regole previste da questa delibera per sottoscrivere e recedere dai contratti a distanza relativi ai servizi di comunicazione elettronica.
Art. 2 - PRIMO CONTATTO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRIMO CONTATTO A) In caso di contatto telefonico l'operatore deve, all'inizio di ogni conversazione, comunicare il nome della societa' per conto della quale sta chiamando, lo scopo del contatto telefonico ed il proprio nome e cognome. Tali dati devono essere ripetuti anche al termine della conversazione. Se l'utente ha deciso di concludere il contratto dev'essere anche comunicato il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente puo' rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.
B) In tutti i casi, il gestore deve fornire all'utente, prima della conclusione del contratto a distanza, tutte le informazioni di cui all'art. 52 del codice del consumo e quelle sugli elementi del contratto che si accinge a concludere previste dall'art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche. Le informazioni previste dall'art.52 del codice del consumo sono:
* identita' del fornitore, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, il suo indirizzo;
* caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
* prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
* eventuali spese di consegna;
* modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
* esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del codice del consumo;
* modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
* costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base (per esempio il costo dei numeri a pagamento per usufruire di un determinato servizio, tipo gli 892 o i 12XX -gli ex 12-);
* durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
* durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. Quelle previste dall'art.70 del codice delle comunicazioni elettroniche, sono:
* la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
* i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
* i tipi di servizi di manutenzione offerti;
* il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
* la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto; * le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto;
* il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche (soluzioni extragiudiziale, conciliative, ottenibili per esempio davanti ai Corecom regionali).
C) Il gestore deve anche fornire informazioni sulle eventuali modifiche o restrizioni del servizio (di natura tecnica o economica) che potrebbero essere causate dall'attivazione del nuovo contratto Tutto cio' in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, con tutti i mezzi adeguati alla tecnica a distanza impiegata. In caso di violazione a quanto sopra, al gestore puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000. In caso di comunicazioni telefoniche, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi suddetti e il consenso informato dell'utente possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione, previo consenso dell'interessato alla registrazione. La volonta' di aderire al contratto deve risultare, comunque, da un modulo ovvero da altro documento contrattuale -anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo. COSA DEVE INVIARE IL GESTORE PRIMA DI ATTIVARE IL SERVIZIO Prima o al massimo al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'utente deve ricevere un modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le informazioni elencate al punto B, nonche':
* informazioni dettagliate sulle condizioni e le modalita' del diritto di recesso, ai sensi dell'art.64 e segg. del codice del consumo;
* indirizzo geografico del fornitore a cui poter inviare reclami;
* informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali eventualmente esistenti;
* le condizioni di rescissione dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore all'anno.
Sul modulo, inoltre, dev'essere specificata la possibilita' di fare opposizione nel caso l'utente ritenga di non aver richiesto il servizio, tramite fax o posta elettronica inviato ai recapiti indicati per i reclami. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di fare tale opposizione in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo (noi consigliamo sempre la raccomandata a/r, sicura per dimostrare sia l'invio che la ricezione). In caso di inadempimento a quanto sopra, al gestore puo' essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 a euro 250.000. Articolo 3 - FORNITURE NON RICHIESTA. Viene precisato, come gia' previsto dal codice del consumo all'art.57, che e' vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica (anche supplementari rispetto ad un contratto gia' attivo) quando questi non siano stati ordinati da parte dell'utente. Nello stesso modo, e' vietata anche la disattivazione non richiesta. In tutti i casi, la mancata risposta dell'utente ad un'offerta NON significa consenso. Nel caso venga attivato un servizio non richiesto non dev'essere preteso alcun pagamento, e i gestori devono, a loro spese e cura, ripristinare le condizioni tecniche e contrattuali preesistenti. L'utente/cliente non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. La violazione di queste disposizioni comporta l'applicazione -nei confronti del gestore/fornitore- di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000. Articolo 4 - MOROSITA' DELL'UTENTE In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio, il gestore non puo' sospendere la fornitura degli eventuali altri servizi previsti dal contratto, anche se supplementari. Cio' a meno che l'utente non sia stato debitamente informato e preavvisato dell'interruzione o della cessazione del collegamento. Queste possono avvenire, quindi, solo dopo debito preavviso inviato nei tempi e modi previsti dal contratto. L'utente che ha presentato un reclamo formale in merito all'addebito di un certo servizio, anche supplementare, puo' sospendere il pagamento degli addebiti contestati fino alla definizione della pratica di reclamo (quelli non oggetto di reclamo vanno pagati). Resta valida l'applicabilita' di tutte le conseguenze previste per il ritardato pagamento (sia per legge che per contratto) sulle somme che, al termine del ricorso, risultino dovute. Nota dell'Aduc: Il reclamo formale -soprattutto nell'ottica di cui sopra- e' secondo noi quello inviato per raccomandata a/r di messa in mora e seguito da tutti i passi eventualmente necessari per concludere la pratica (tentativo conciliativo seguito, eventualmente, dalla causa). Si veda piu' avanti, all'articolo 6. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione, nei confronti del gestore, di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000. Articolo 5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO Rescissione a seguito di modifiche contrattuali: l'utente deve essere informato -con un preavviso di almeno un mese- riguardo eventuali modifiche contrattuali (clausole o condizioni economiche) nonche' del suo diritto di recedere dal contratto senza spese -all'atto della notifica delle variazioni- qualora non intenda accettarle. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione, nei confronti del gestore, di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000. Recesso dopo la sottoscrizione: l'utente ha diritto di recedere dal contratto attivato a distanza entro 10 giorni lavorativi (o comunque entro il termine stabilito dal contratto, che puo' essere maggiore), senza dover motivare la sua decisione e senza penalita'. Per esercitare tale diritto deve inviare una raccomandata a/r oppure un fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o telex seguiti -entro 48 ore- da una raccomandata a/r di conferma. La data che fa fede e' quella di spedizione della raccomandata e l'avviso di ricevimento non e' condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto (pur essendo necessario per dare valore legale alla comunicazione). I 10 giorni decorrono:
- per i beni dalla data del loro ricevimento;
- per i servizi dalla data della conclusione del contratto.
Nota bene:
** in ambedue i casi il termine parte dal momento in cui sono soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'art. 2 (vedi sopra), quando cio' avviene successivamente rispetto alla conclusione del contratto e comunque entro tre mesi;
** se non viene consegnato il modulo di conferma del contratto contenente tutte le informazioni elencate all'art.2 punto B (vedi sopra) oppure non vengono date informazioni riguardo al diritto di recesso (o se esse sono errate o incomplete), il termine diventa -rispettivamente- di 60 e 90 giorni. Obblighi delle parti:* l'utente deve restituire gli eventuali beni ricevuti secondo le modalita' previste dal contratto (il termine, in questi casi, non puo' essere inferiore ai 10 giorni). E' essenziale, in questi casi, che il bene risulti integro, in "normale stato di conservazione". Le spese di restituzione sono a carico dell'utente.
* il gestore deve restituire tutte le somme eventualmente incassate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inerente il recesso. Con il corretto esercizio del diritto di recesso il contratto perde efficacia legale. Il gestore che non disattiva tempestivamente il servizio, quindi, non puo' addebitare alcun importo per le prestazioni eventualmente usufruite dalla data in cui questo e' efficace. In caso di violazione di questa disposizione il gestore e' punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000. La rescissione senza penali e' inoltre sempre possibile qualora sussista l'oggettiva impossibilita' di attivare il servizio. Articolo 6 - CONTROVERSIE. E' ribadita l'obbligatorieta' della conciliazione, per le controversie inerenti beni e servizi di comunicazione elettronica, presso i CORECOM regionali. In tutti i casi e' consigliabile il preventivo invio di una messa in mora per impostare fin da subito la contestazione in modo formale, e poi ricorrere presso il giudice di pace qualora la conciliazione non si concludesse in modo positivo. Tutte le informazioni sono su questa scheda pratica http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051 In sede di controversia la prova della corretta conclusione del contratto, quindi il rispetto degli obblighi informativi (vedi art.2), grava sul gestore. Articolo 7 - VIGILANZA E SANZIONI Tutte le segnalazioni riguardo alle violazioni di queste regole, in particolar modo l'attivazione di servizi non richiesti, puo' essere fatta direttamente all'Agcom attraverso il sito ufficiale: http://www.agcom.it/intro.htm.
Anche in questo caso la prova grava sull'operatore, che deve dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri. LINK UTILI Testo delibera: http://www.agcom.it/provv/d_664_06_CONS/d_664_06_CONS.htm Codice del consumo: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/leggienorme/legg_mostra.php?id=119126 Codice delle comunicazioni elettroniche: http://www.aduc.it/dyn/documenti/docu_mostra.php?id=165080
* se durante la telefonata viene concluso un contratto dev'essere fornito il numero di pratica assegnato e i recapiti ai quali poter chiedere maggiori informazioni;
* La volonta' di sottoscrivere il contratto puo' risultare da una registrazione integrale della telefonata (fatta previo consenso dell'utente), ma in ogni caso deve risultare da un modulo -anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo;
* in caso di reclamo formale riguardo ad un addebito puo' essere sospeso il pagamento delle somme contestate fino alla definizione della pratica. Attenzione, pero'. Nel caso in cui poi le somme risultino dovute, il gestore puo' applicare tutte le conseguenze previste dalle leggi e dal contratto in caso di morosita' (interessi, rimborsi spese, etc. etc.);
* in caso di mancato pagamento di un singolo servizio il gestore non puo' sospendere la fornitura degli eventuali altri servizi attivi, a meno che non ne dia debito preavviso secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto.
* l'utente dev'essere informato di ogni modifica contrattuale con almeno un mese di preavviso. Nello stesso termine gli devono anche essere date informazioni sul suo diritto di recedere senza penali qualora non accetti le modifiche.
* la delibera estende il diritto di recesso e le altre previsioni anche alle persone giuridiche (aziende, studi professionali, ecc.).
* vengono introdotte pesanti sanzioni a carico dei gestori in caso di mancato rispetto delle regole contenute nella delibera. Le segnalazioni vanno inviate direttamente al garante. Vediamo la delibera in dettaglio: Art. 1 - DEFINIZIONI La delibera da' una definizione di utente molto ampia. La lettera b) del comma 1 recita: "utente", l'utente finale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonche' il consumatore come definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del medesimo decreto legislativo; E queste sono le norme a cui si rimanda: decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 lettera j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta; lettera pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; Dalla lettura di quest'ultima lettera (pp) e dalle conferme richieste all'Agcom, si desume che valgono anche per i contratti aziendali le regole previste da questa delibera per sottoscrivere e recedere dai contratti a distanza relativi ai servizi di comunicazione elettronica.
Art. 2 - PRIMO CONTATTO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRIMO CONTATTO A) In caso di contatto telefonico l'operatore deve, all'inizio di ogni conversazione, comunicare il nome della societa' per conto della quale sta chiamando, lo scopo del contatto telefonico ed il proprio nome e cognome. Tali dati devono essere ripetuti anche al termine della conversazione. Se l'utente ha deciso di concludere il contratto dev'essere anche comunicato il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente puo' rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.
B) In tutti i casi, il gestore deve fornire all'utente, prima della conclusione del contratto a distanza, tutte le informazioni di cui all'art. 52 del codice del consumo e quelle sugli elementi del contratto che si accinge a concludere previste dall'art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche. Le informazioni previste dall'art.52 del codice del consumo sono:
* identita' del fornitore, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, il suo indirizzo;
* caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
* prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
* eventuali spese di consegna;
* modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
* esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del codice del consumo;
* modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
* costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base (per esempio il costo dei numeri a pagamento per usufruire di un determinato servizio, tipo gli 892 o i 12XX -gli ex 12-);
* durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
* durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. Quelle previste dall'art.70 del codice delle comunicazioni elettroniche, sono:
* la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
* i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
* i tipi di servizi di manutenzione offerti;
* il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
* la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto; * le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto;
* il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche (soluzioni extragiudiziale, conciliative, ottenibili per esempio davanti ai Corecom regionali).
C) Il gestore deve anche fornire informazioni sulle eventuali modifiche o restrizioni del servizio (di natura tecnica o economica) che potrebbero essere causate dall'attivazione del nuovo contratto Tutto cio' in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, con tutti i mezzi adeguati alla tecnica a distanza impiegata. In caso di violazione a quanto sopra, al gestore puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000. In caso di comunicazioni telefoniche, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi suddetti e il consenso informato dell'utente possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione, previo consenso dell'interessato alla registrazione. La volonta' di aderire al contratto deve risultare, comunque, da un modulo ovvero da altro documento contrattuale -anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo. COSA DEVE INVIARE IL GESTORE PRIMA DI ATTIVARE IL SERVIZIO Prima o al massimo al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'utente deve ricevere un modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le informazioni elencate al punto B, nonche':
* informazioni dettagliate sulle condizioni e le modalita' del diritto di recesso, ai sensi dell'art.64 e segg. del codice del consumo;
* indirizzo geografico del fornitore a cui poter inviare reclami;
* informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali eventualmente esistenti;
* le condizioni di rescissione dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore all'anno.
Sul modulo, inoltre, dev'essere specificata la possibilita' di fare opposizione nel caso l'utente ritenga di non aver richiesto il servizio, tramite fax o posta elettronica inviato ai recapiti indicati per i reclami. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di fare tale opposizione in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo (noi consigliamo sempre la raccomandata a/r, sicura per dimostrare sia l'invio che la ricezione). In caso di inadempimento a quanto sopra, al gestore puo' essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 a euro 250.000. Articolo 3 - FORNITURE NON RICHIESTA. Viene precisato, come gia' previsto dal codice del consumo all'art.57, che e' vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica (anche supplementari rispetto ad un contratto gia' attivo) quando questi non siano stati ordinati da parte dell'utente. Nello stesso modo, e' vietata anche la disattivazione non richiesta. In tutti i casi, la mancata risposta dell'utente ad un'offerta NON significa consenso. Nel caso venga attivato un servizio non richiesto non dev'essere preteso alcun pagamento, e i gestori devono, a loro spese e cura, ripristinare le condizioni tecniche e contrattuali preesistenti. L'utente/cliente non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. La violazione di queste disposizioni comporta l'applicazione -nei confronti del gestore/fornitore- di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000. Articolo 4 - MOROSITA' DELL'UTENTE In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio, il gestore non puo' sospendere la fornitura degli eventuali altri servizi previsti dal contratto, anche se supplementari. Cio' a meno che l'utente non sia stato debitamente informato e preavvisato dell'interruzione o della cessazione del collegamento. Queste possono avvenire, quindi, solo dopo debito preavviso inviato nei tempi e modi previsti dal contratto. L'utente che ha presentato un reclamo formale in merito all'addebito di un certo servizio, anche supplementare, puo' sospendere il pagamento degli addebiti contestati fino alla definizione della pratica di reclamo (quelli non oggetto di reclamo vanno pagati). Resta valida l'applicabilita' di tutte le conseguenze previste per il ritardato pagamento (sia per legge che per contratto) sulle somme che, al termine del ricorso, risultino dovute. Nota dell'Aduc: Il reclamo formale -soprattutto nell'ottica di cui sopra- e' secondo noi quello inviato per raccomandata a/r di messa in mora e seguito da tutti i passi eventualmente necessari per concludere la pratica (tentativo conciliativo seguito, eventualmente, dalla causa). Si veda piu' avanti, all'articolo 6. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione, nei confronti del gestore, di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000. Articolo 5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO Rescissione a seguito di modifiche contrattuali: l'utente deve essere informato -con un preavviso di almeno un mese- riguardo eventuali modifiche contrattuali (clausole o condizioni economiche) nonche' del suo diritto di recedere dal contratto senza spese -all'atto della notifica delle variazioni- qualora non intenda accettarle. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione, nei confronti del gestore, di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000. Recesso dopo la sottoscrizione: l'utente ha diritto di recedere dal contratto attivato a distanza entro 10 giorni lavorativi (o comunque entro il termine stabilito dal contratto, che puo' essere maggiore), senza dover motivare la sua decisione e senza penalita'. Per esercitare tale diritto deve inviare una raccomandata a/r oppure un fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o telex seguiti -entro 48 ore- da una raccomandata a/r di conferma. La data che fa fede e' quella di spedizione della raccomandata e l'avviso di ricevimento non e' condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto (pur essendo necessario per dare valore legale alla comunicazione). I 10 giorni decorrono:
- per i beni dalla data del loro ricevimento;
- per i servizi dalla data della conclusione del contratto.
Nota bene:
** in ambedue i casi il termine parte dal momento in cui sono soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'art. 2 (vedi sopra), quando cio' avviene successivamente rispetto alla conclusione del contratto e comunque entro tre mesi;
** se non viene consegnato il modulo di conferma del contratto contenente tutte le informazioni elencate all'art.2 punto B (vedi sopra) oppure non vengono date informazioni riguardo al diritto di recesso (o se esse sono errate o incomplete), il termine diventa -rispettivamente- di 60 e 90 giorni. Obblighi delle parti:* l'utente deve restituire gli eventuali beni ricevuti secondo le modalita' previste dal contratto (il termine, in questi casi, non puo' essere inferiore ai 10 giorni). E' essenziale, in questi casi, che il bene risulti integro, in "normale stato di conservazione". Le spese di restituzione sono a carico dell'utente.
* il gestore deve restituire tutte le somme eventualmente incassate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inerente il recesso. Con il corretto esercizio del diritto di recesso il contratto perde efficacia legale. Il gestore che non disattiva tempestivamente il servizio, quindi, non puo' addebitare alcun importo per le prestazioni eventualmente usufruite dalla data in cui questo e' efficace. In caso di violazione di questa disposizione il gestore e' punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000. La rescissione senza penali e' inoltre sempre possibile qualora sussista l'oggettiva impossibilita' di attivare il servizio. Articolo 6 - CONTROVERSIE. E' ribadita l'obbligatorieta' della conciliazione, per le controversie inerenti beni e servizi di comunicazione elettronica, presso i CORECOM regionali. In tutti i casi e' consigliabile il preventivo invio di una messa in mora per impostare fin da subito la contestazione in modo formale, e poi ricorrere presso il giudice di pace qualora la conciliazione non si concludesse in modo positivo. Tutte le informazioni sono su questa scheda pratica http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051 In sede di controversia la prova della corretta conclusione del contratto, quindi il rispetto degli obblighi informativi (vedi art.2), grava sul gestore. Articolo 7 - VIGILANZA E SANZIONI Tutte le segnalazioni riguardo alle violazioni di queste regole, in particolar modo l'attivazione di servizi non richiesti, puo' essere fatta direttamente all'Agcom attraverso il sito ufficiale: http://www.agcom.it/intro.htm.
Anche in questo caso la prova grava sull'operatore, che deve dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri. LINK UTILI Testo delibera: http://www.agcom.it/provv/d_664_06_CONS/d_664_06_CONS.htm Codice del consumo: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/leggienorme/legg_mostra.php?id=119126 Codice delle comunicazioni elettroniche: http://www.aduc.it/dyn/documenti/docu_mostra.php?id=165080
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