Cara ADUC
Messa in mora Telecom
Domanda
6 novembre 2010
Telecom:1) richiesta di rimborso dell’anticipo conversazione per l’utenza, 2) rimborso della differenza economica effettivamente pagata e,consumata, 3) rimborso delle spese di consegna delle bollette, 4) disdetta al pagamento di qualsiasi somma di denaro ed,a qualsiasi titolo.
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p.c. Aduc, Associazione Diritti Utenti Consumatori,
viale Albino Albini 22-80127 Napoli
Telecom Italia S.p.A.
Servizio Clienti Residenziali
Casella Postale N.211
14100 Asti
Oggetto: 1) richiesta di rimborso dell’anticipo conversazione per l’utenza,2) rimborso della differenza economica effettivamente pagata e,consumata,3) rimborso delle spese di consegna delle bollette,4) disdetta al pagamento di qualsiasi somma di denaro ed,a qualsiasi titolo.
La sottoscritta R in qualità di titolare della linea telefonica,
Codice Fiscale: rttcrl53s45g964t
Ex titolare dell’utenza telefonica del numero 0..... ubicata in V.....:S.......,Provincia:Caserta;considerato che in data 05/10/2010 è avvenuta la cessazione contabile della utenza telefonica in oggetto; considerato che in data 15/10/2010 ha ricevuto un addebito su conto corrente postale di A (figlio),pagato di importo pari a € 88,50
CHIEDE
Il rimborso dell’importo pagato per l’anticipo conversazione di Euro 12,50 (dodicieuroecinquantacentesimi), essendo stata disattivata la linea in oggetto (0......);
Rimborso di parte dell’addebito di fatturazione,pagato,comprendente il periodo fino al 15/10/2010,considerato,la cessazione contabile economica il 05/10/2010 (Si precisa,di non aver provveduto alla spedizione,né di fatturazione cartacea,tantomeno di fatturazione elettronica,in tempo utile, tale da far intendere al vostro Cliente il totale della ultima fatturazione,considerando anche le singole voci della fatturazione complessiva totale di Euro 88.50,comprendente,quindi, il periodo dal 15/08/2010,data di penultima fatturazione al 15/10/2010,data di ultimo addebito su conto corrente postale di A);
Rimborso delle spese di consegna delle bollette, di euro 64 centesimi per ogni spedizione che sommata per 6 spedizioni l’anno fanno 3,84 (treeuroottantaquattocentesimi) e,detta somma sommata per 10 anni risulta essere di 38.40(trentottoeuroequarantacentesimi) a cui si aggiungono gli interessi legali al 3 per cento,con un Totale Complessivo di Risarcimento di Euro 39.40 (trentanoveeuroquarantacentesimi).Si specifica quanto segue : posto che le spese di consegna e spedizione relative alla fatturazione della bolletta telefonica gravano sul soggetto che la emette,in caso contrario si configura un'ipotesi di indebito oggettivo risarcibile ex art. 2033 Codice Civile. La conseguenza dell’addebito all’utente delle spese di spedizione fattura,è una condotta che viola il disposto inderogabile dell’art.21 del D.P.R. n. 633/1972, che può configurare l’indebito arricchimento del gestore. Tale condotta comporta il diritto del consumatore ad ottenere la ripetizione di quanto pagato,oltre al risarcimento del danno conseguente all’obbligo di correttezza nell’adempimento che risale all’art.1175 Cod.Civile, ed ai principi stabiliti dalla legge 281/1998”. Inoltre,infine,la condizione contenuta nell’art 14 del contratto Telecom non può trovare applicazione in quanto in contrasto con la predetta normativa fiscale,che nell’ambito della gerarchia delle fonti,è una norma di rango superiore e che pertanto,in assenza di una ‘causa debendi’,sussiste in capo alla società Telecom Italia un’obbligazione restitutoria in ordine alla riscossione degli importi fatturati indebitamente.
Disdetta al pagamento di qualsiasi somma di denaro,comportamento giustificato dalla disattivazione della linea 0.....,come del resto si evince dalla documentazione,trasmessa per mezzo fax (numero 8....... del modulo di disdetta contratto telefonico Telecom Italia,con esito positivo e, riscontrato,successivamente, anche dai vostri operatori telefonici, in data 12/10/2010 ed,in possesso della signora R.
In attesa di un tempestivo riscontro alla presente e, consapevole di vostra responsabilità civile nonché penale,porgo distinti saluti. Si adirà per vie legali con beneplacito di spese e, danni nel caso la controparte non provvedesse a quanto richiesto,entro un termine massimo di 15(quindici) giorni dal ricevimento di detta lettera.
Carlo, da Santa Maria Capua Vetere (CE)
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p.c. Aduc, Associazione Diritti Utenti Consumatori,
viale Albino Albini 22-80127 Napoli
Telecom Italia S.p.A.
Servizio Clienti Residenziali
Casella Postale N.211
14100 Asti
Oggetto: 1) richiesta di rimborso dell’anticipo conversazione per l’utenza,2) rimborso della differenza economica effettivamente pagata e,consumata,3) rimborso delle spese di consegna delle bollette,4) disdetta al pagamento di qualsiasi somma di denaro ed,a qualsiasi titolo.
La sottoscritta R in qualità di titolare della linea telefonica,
Codice Fiscale: rttcrl53s45g964t
Ex titolare dell’utenza telefonica del numero 0..... ubicata in V.....:S.......,Provincia:Caserta;considerato che in data 05/10/2010 è avvenuta la cessazione contabile della utenza telefonica in oggetto; considerato che in data 15/10/2010 ha ricevuto un addebito su conto corrente postale di A (figlio),pagato di importo pari a € 88,50
CHIEDE
Il rimborso dell’importo pagato per l’anticipo conversazione di Euro 12,50 (dodicieuroecinquantacentesimi), essendo stata disattivata la linea in oggetto (0......);
Rimborso di parte dell’addebito di fatturazione,pagato,comprendente il periodo fino al 15/10/2010,considerato,la cessazione contabile economica il 05/10/2010 (Si precisa,di non aver provveduto alla spedizione,né di fatturazione cartacea,tantomeno di fatturazione elettronica,in tempo utile, tale da far intendere al vostro Cliente il totale della ultima fatturazione,considerando anche le singole voci della fatturazione complessiva totale di Euro 88.50,comprendente,quindi, il periodo dal 15/08/2010,data di penultima fatturazione al 15/10/2010,data di ultimo addebito su conto corrente postale di A);
Rimborso delle spese di consegna delle bollette, di euro 64 centesimi per ogni spedizione che sommata per 6 spedizioni l’anno fanno 3,84 (treeuroottantaquattocentesimi) e,detta somma sommata per 10 anni risulta essere di 38.40(trentottoeuroequarantacentesimi) a cui si aggiungono gli interessi legali al 3 per cento,con un Totale Complessivo di Risarcimento di Euro 39.40 (trentanoveeuroquarantacentesimi).Si specifica quanto segue : posto che le spese di consegna e spedizione relative alla fatturazione della bolletta telefonica gravano sul soggetto che la emette,in caso contrario si configura un'ipotesi di indebito oggettivo risarcibile ex art. 2033 Codice Civile. La conseguenza dell’addebito all’utente delle spese di spedizione fattura,è una condotta che viola il disposto inderogabile dell’art.21 del D.P.R. n. 633/1972, che può configurare l’indebito arricchimento del gestore. Tale condotta comporta il diritto del consumatore ad ottenere la ripetizione di quanto pagato,oltre al risarcimento del danno conseguente all’obbligo di correttezza nell’adempimento che risale all’art.1175 Cod.Civile, ed ai principi stabiliti dalla legge 281/1998”. Inoltre,infine,la condizione contenuta nell’art 14 del contratto Telecom non può trovare applicazione in quanto in contrasto con la predetta normativa fiscale,che nell’ambito della gerarchia delle fonti,è una norma di rango superiore e che pertanto,in assenza di una ‘causa debendi’,sussiste in capo alla società Telecom Italia un’obbligazione restitutoria in ordine alla riscossione degli importi fatturati indebitamente.
Disdetta al pagamento di qualsiasi somma di denaro,comportamento giustificato dalla disattivazione della linea 0.....,come del resto si evince dalla documentazione,trasmessa per mezzo fax (numero 8....... del modulo di disdetta contratto telefonico Telecom Italia,con esito positivo e, riscontrato,successivamente, anche dai vostri operatori telefonici, in data 12/10/2010 ed,in possesso della signora R.
In attesa di un tempestivo riscontro alla presente e, consapevole di vostra responsabilità civile nonché penale,porgo distinti saluti. Si adirà per vie legali con beneplacito di spese e, danni nel caso la controparte non provvedesse a quanto richiesto,entro un termine massimo di 15(quindici) giorni dal ricevimento di detta lettera.
Carlo, da Santa Maria Capua Vetere (CE)
Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo di seguito su Cara Aduc.
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