Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Mancato raggiungimento Fibra

17 marzo 2018
Domanda 17 marzo 2018
Salve, ho sottoscritto un abbonamento telefonico/fibra con VODAFONE che mi garantiva una velocita massima di 300Mbps ma al massimo arriva a 90Mbps. Dopo alcune segnalazioni, Vodafone dice che non vede problemi, viceversa io continuo ad avere una velocità bassa, nonostante abbia aggiornato pc e scheda di rete, A questo punto, visto che non risolvono e che il contratto ha una durata di 24 mesi, cosa posso fare per cambiare operatore senza pagare penali e conservare il mio numero di telefono? Grazie
Luigi, da Bologna (BO)

Risposta ADUC
UTENZE MOBILI: PASSAGGIO AD ALTRO OPERATORE E PORTABILITA' DEL NUMERO
Come tutti sanno la portabilita' e' la possibilita' di cambiare operatore mobile senza cambiare numero telefonico, con trasferimento automatico dell'eventuale credito residuo presente sulla SIM.
La richiesta di portabilita' va fatta al nuovo gestore che si prendera' carico di tutte le attivita' di passaggio comunicando quanto dovuto al vecchio gestore, compresa la disdetta del vecchio contratto.
Nella domanda di portabilita', infatti, l'utente redige una sorta di disdetta, dichiarando di voler interrompere il rapporto con il vecchio gestore per attivarne uno con il nuovo gestore.
DISDETTA E RECESSO
La disdetta, ovvero la comunicazione di mancato rinnovo di un contratto a scadenza, non deve comportare l'addebito di costi di cessazione ma solo di eventuali commissioni dovute alla scadenza o costi relativi alle apparecchiature fornite dal gestore (telefoni o altro), purché previsti contrattualmente. Non possono essere chiesti pagamenti per prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto, e nel caso che il gestore non riesca ad impedire tecnicamente tali addebiti, occorre il tempestivo storno e/o rimborso degli stessi.
In caso invece di recesso anticipato, rispetto alla scadenza, si ricorda che per legge non sono dovute penali ma il contratto può prevedere addebito di “spese di disattivazione”. Non sono comunque dovuti corrispettivi per prestazioni erogate a decorrere dalla data di recesso.
gge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
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