Cara ADUC
Mancata conferma amministratore
Domanda
24 maggio 2011
Devo porre due domande, comunque la più importante è la seconda. Nel caso fosse necessario ricorrere al servizio "Studia questo caso", Vi prego si segnalarmelo.
In assemblea (in 2^ convocazione), l'amministratore non ha raggiunto il quorum necessario per la conferma (maggioranza semplice di 1/3 dei millesimi, sentenze Tribunale di Roma Sez. V 15/05/2009 n.10701 e Bologna 17/09/2009). Pertanto, è rimasto in carica provvisoria, in regime di prorogatio imperii, e i Condòmini si sono messi alla ricerca di un nuovo amministratore.
Quesito 1: è corretto ritenere che la mancata conferma equivalga di fatto a una revoca esplicita (500 millesimi), e quindi l'amministratore risulta sfiduciato e viene posto in regime di prorogatio?
Quesito 2: il vecchio amministratore, sfiduciato dalla mancata conferma, potrebbe:
caso A) presentarsi in assemblea e pretendere di riassumere la carica, riproponendo una semplice votazione di conferma (per la quale gli basterebbe ottenere 1/3 dei millesimi), oppure, caso B) essendosi interrotto il rapporto di continuità, deve sottostare anche lui a una votazione di nomina (500 millesimi), come se fosse un amministratore nuovo e al pari degli altri candidati?
Grazie.
Marco, da Padova
In assemblea (in 2^ convocazione), l'amministratore non ha raggiunto il quorum necessario per la conferma (maggioranza semplice di 1/3 dei millesimi, sentenze Tribunale di Roma Sez. V 15/05/2009 n.10701 e Bologna 17/09/2009). Pertanto, è rimasto in carica provvisoria, in regime di prorogatio imperii, e i Condòmini si sono messi alla ricerca di un nuovo amministratore.
Quesito 1: è corretto ritenere che la mancata conferma equivalga di fatto a una revoca esplicita (500 millesimi), e quindi l'amministratore risulta sfiduciato e viene posto in regime di prorogatio?
Quesito 2: il vecchio amministratore, sfiduciato dalla mancata conferma, potrebbe:
caso A) presentarsi in assemblea e pretendere di riassumere la carica, riproponendo una semplice votazione di conferma (per la quale gli basterebbe ottenere 1/3 dei millesimi), oppure, caso B) essendosi interrotto il rapporto di continuità, deve sottostare anche lui a una votazione di nomina (500 millesimi), come se fosse un amministratore nuovo e al pari degli altri candidati?
Grazie.
Marco, da Padova
Risposta ADUC
la mancata conferma non equivale a revoca ma semplicemente a mancato rinnovo della carica, salvo che sia espressamente scritto che l'amministratore sia stato revocato ma in quel caso sono necessari i 500 millesimi. L'amministratore, che resta in carica in prorogatio, può convocare l'assemblea per la sua riconferma. Tenga presente che la sentenza che cita non è legge e altre sentenze, sopratutto di Cassazione, equiparano la nomina alla conferma ai fini del quorum. In ogni caso dando per buona quella da lei indicata, all'attuale amministratore in prorogatio basterebbe un terzo dei millesimi per la conferma.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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