Cara ADUC
Maggioranza per approvazione ripartizione spese.
Domanda
8 gennaio 2020
Buongiorno, volevo chiedere la Vostra preziosa consulenza:
Siamo stati nominati amministratori di una stradina privata che serve circa 15 proprietari. Nella prima assemblea all'ordine del giorno tra le altre cose c'era la delibera riguardante la ripartizione delle spese.
Come era stata consuetudine negli anni precedenti il nostro arrivo, anche se non riportato in un regolamento, anche in questa assemblea è stato nuovamente deliberato all'unanimità dei PRESENTI (due proprietari assenti) che le spese siano suddivise in tante parti uguali quante sono le unità abitative (appartamenti), in virtù della limitata lunghezza della strada (circa 70 metri) e del conseguente quasi identico utilizzo di tutti i proprietari. (art. 1123 C.C.); una scelta che riteniamo logica ed equilibrata.
Un proprietario assente all'assemblea dopo qualche mese ha chiesto che ORA la ripartizione delle spese venga fatta invece PER MILLESIMI, da far calcolare ad un tecnico.
Noi siamo convinti che:
viste soprattutto le numerose sentenze che di questo si sono occupate, siamo dell'idea che per dare il via ad una nuova ripartizione delle spese, sia essa per millesimi che per parti uguali, sia richiesta all'inizio NON L'UNANIMITA' ma la maggioranza dei partecipanti all'assemblea, ed in particolare quella indicata nel 2° comma dell'articolo 1136 del C.C..
Per la MODIFICA di un precedente criterio, e solo in questo caso, come da autorevoli sentenze, è richiesta l'unanimità.
Quindi siamo convinti che non è più modificabile per quest'anno il criterio per la suddivisione delle spese deciso nell'ultima assemblea, poichè è stata approvato dalla maggioranza.
Cosa pensate della nostra convinzione?
Grazie e in attesa di una gentile risposta, porgiamo distinti saluti e buon anno
Vinicio, dalla provincia di CO
Siamo stati nominati amministratori di una stradina privata che serve circa 15 proprietari. Nella prima assemblea all'ordine del giorno tra le altre cose c'era la delibera riguardante la ripartizione delle spese.
Come era stata consuetudine negli anni precedenti il nostro arrivo, anche se non riportato in un regolamento, anche in questa assemblea è stato nuovamente deliberato all'unanimità dei PRESENTI (due proprietari assenti) che le spese siano suddivise in tante parti uguali quante sono le unità abitative (appartamenti), in virtù della limitata lunghezza della strada (circa 70 metri) e del conseguente quasi identico utilizzo di tutti i proprietari. (art. 1123 C.C.); una scelta che riteniamo logica ed equilibrata.
Un proprietario assente all'assemblea dopo qualche mese ha chiesto che ORA la ripartizione delle spese venga fatta invece PER MILLESIMI, da far calcolare ad un tecnico.
Noi siamo convinti che:
viste soprattutto le numerose sentenze che di questo si sono occupate, siamo dell'idea che per dare il via ad una nuova ripartizione delle spese, sia essa per millesimi che per parti uguali, sia richiesta all'inizio NON L'UNANIMITA' ma la maggioranza dei partecipanti all'assemblea, ed in particolare quella indicata nel 2° comma dell'articolo 1136 del C.C..
Per la MODIFICA di un precedente criterio, e solo in questo caso, come da autorevoli sentenze, è richiesta l'unanimità.
Quindi siamo convinti che non è più modificabile per quest'anno il criterio per la suddivisione delle spese deciso nell'ultima assemblea, poichè è stata approvato dalla maggioranza.
Cosa pensate della nostra convinzione?
Grazie e in attesa di una gentile risposta, porgiamo distinti saluti e buon anno
Vinicio, dalla provincia di CO
Risposta ADUC
alla questione sono interessati vari articoli. Procedendo con ordine, l'art. 1123 dice che le spese necessarie per il godimento delle cose comuni sono sostenute in misura proporzionale al valore di proprietà (criterio millesimale).
l'art. 1137 dice che le deliberazioni sono obbligatorie per tutti quando sono prese a norma di legge; il 2° comma prevede l'impugnativa di condomino assente di delibere contrarie alla legge.
Le maggioranze sono quelle dell'art. 1136 2° co, ovvero la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
Nel caso di specie la delibera precedente ha violato l'art. 1123 cc, per cui anche se fosse stata presa con le maggioranze prescritte, può essere attaccata dal condomino assente, in quanto contraria alla legge. Quindi per scongiurare l'azione giudiziaria di nullità o l'opposizione al pagamento della quota, occorre una nuova delibera assembleare per applicare la giusta ripartizione delle spese secondo il criterio millesimale. Questo è il ns. semplice e soggettivo parere.
l'art. 1137 dice che le deliberazioni sono obbligatorie per tutti quando sono prese a norma di legge; il 2° comma prevede l'impugnativa di condomino assente di delibere contrarie alla legge.
Le maggioranze sono quelle dell'art. 1136 2° co, ovvero la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
Nel caso di specie la delibera precedente ha violato l'art. 1123 cc, per cui anche se fosse stata presa con le maggioranze prescritte, può essere attaccata dal condomino assente, in quanto contraria alla legge. Quindi per scongiurare l'azione giudiziaria di nullità o l'opposizione al pagamento della quota, occorre una nuova delibera assembleare per applicare la giusta ripartizione delle spese secondo il criterio millesimale. Questo è il ns. semplice e soggettivo parere.
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