Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

locazione disdetta per gravi motivi

18 febbraio 2017
Domanda 18 febbraio 2017
Spett.le ADUC,
i miei due inquilini (entrambi conduttori in solido tra loro e con contratto agevolato 3+2 decorrenza 1 Maggio 2015) mi hanno dato disdetta con preavviso di sei mesi per "gravi motivi" che però non mi vogliono svelare per farmeli verificare. Ho risposto loro che per me la disdetta non ha valore ma il loro avvocato ha detto che non sono tenuti a farlo. Il contratto prevede solo i gravi motivi di legge e non altri recessi. Vorrei cortesemente sapere.
1. - Se non mi comunicano i motivi la disdetta non ha valore. E vero?
2. - I gravi motivi devono riguardare entrambi i conduttore anche se coniugati, E' Vero?
3. Nel contratto è scritto che pagano "un canone annuo di €... in rate mensili di €..." per cui nel caso in cui non mi pagassero più l'affitto (c'è anche un loro garante nel contratto( posso farli decadere dal beneficio del termine e pretendere tutti insieme i canoni ancora da scadere fino a scadenza. E' vero?
4. - Possono (con disdetta di sei mesi prima) lasciare la casa alla scadenza dei tre anni o dei cinque (3+2)?
Grazie per le vostre risposte.
Cordiali saluti.
Franco, da Grosseto (GR)

Risposta:
1) a ns avviso, con le premesse contrattuali da lei descritte, il recesso non è nullo, ma solo privo, per ora, della comunicazione dei "gravi motivi" (art.27 della legge 392/78), che non esclude tuttavia la loro esistenza. La determinazione dell'entità dell'eventuale danno da lei subito per questa inadempienza verrà stabilita in giudizio.
2) uno dei conduttori può recedere, ma all'altro vengono per intero trasferiti gli obblighi del recedente. Altrimenti il recesso dovra' essere sottoscritto da entrambi, indipendentemente dal loro legame familiare.
3) no, vale la scadenza del recesso: fino ad allora i conduttori sono tenuti ovviamente al pagamento dei canoni mensili, cosi' come il locatore sarà obbligato alla restituzione della cauzione alla riconsegna dei locali.
4) il mancato rispetto della scadenza del recesso può essere causa di danni per il locatore, che potrà ricorrere in giudizio per sfratto e risarcimenti.
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