Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Locatore e contratto inadempiuto

14 luglio 2017
Domanda 14 luglio 2017
Gentile Aduc,
Il Sunia ha verificato spese di condominio gonfiate da parte del locatore, dopo la loro notifica il locatore trasmette lettera di fine locazione a novembre: è contratto 4+4,rinnovo tacito; a giugno dell'anno successivo non scattano altri 4 anni e alloggio viene lasciato.
Su queste basi si può dire se c'è inadempienza contrattuale contrattuale:ho letto che in questo caso la legge prevede il rimborso fino a 36 mensilità e il doppio di deposito e interessi.
Potete confermare questa informazione?
Grazie
Marco, da Pavia (PV)

Risposta ADUC
le questioni sono due, e diverse l'una dall'altra.
Per quanto riguarda gli oneri condominiali, il conduttore ha diritto di visionare la documentazione contabile/fiscale presso lo studio dell'amministratore di condominio il quale, a sua volta, deve distinguere nella scheda dell'immobile le spese a carico del proprietario e quelle del conduttore.
Quest'ultimo, nel caso versi direttamente al locatore una somma a titolo di contributo spese condominiali ha diritto ad avere, a fine esercizio, ovvero al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo, il riepilogo dell'importo a suo effettivo carico con giustificativo.
In ordine alla disdetta del locatore alla prima scadenza contrattuale, ovvero al quarto anno, la stessa è legittima solo rientra tra i motivi tassativamente indicati all'art. 3 legge n.431/1998:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Se il motivo addotto dal locatore con la disdetta non è veritiero o non si realizza tale circostanza il risarcimento è pari a 36 mensilità all'uopo rilevando che per veder riconosciuto quanto sopra occorrerà promuovere un giudizio in Tribunale con allegazione di prove a sostegno e fondamento delle proprie ragioni.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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