Cara ADUC
Limitazioni accesso cortile condominiale
Domanda
4 luglio 2015
Buongiorno,
vivo in un condominio a Roma dotato di un cortile condominiale dove i bambini sono soliti giocare. L'accesso al cortile avviene attraverso due cancelli (chiamiamoli a e b).
Di recente alcune mattonelle (numero 4) in prossimità del cancello a di accesso, si sono staccate e l'amministratore ha posto un divieto di accesso a tutto il cortile per motivi di sicurezza specificando che la violazione a tale vincolo potrà essere sanzionata con ammenda da 200 a 800 euro.
Ora, posto che non c'è un reale pericolo oggettivo, mi chiedo se è lecita questa limitazione o se sarebbe stato più opportuno transennare la parte di cortile danneggiata e consentire comunque l'accesso.
Vi ringrazio.
Cordialmente
Gianluca, da Roma (RM)
vivo in un condominio a Roma dotato di un cortile condominiale dove i bambini sono soliti giocare. L'accesso al cortile avviene attraverso due cancelli (chiamiamoli a e b).
Di recente alcune mattonelle (numero 4) in prossimità del cancello a di accesso, si sono staccate e l'amministratore ha posto un divieto di accesso a tutto il cortile per motivi di sicurezza specificando che la violazione a tale vincolo potrà essere sanzionata con ammenda da 200 a 800 euro.
Ora, posto che non c'è un reale pericolo oggettivo, mi chiedo se è lecita questa limitazione o se sarebbe stato più opportuno transennare la parte di cortile danneggiata e consentire comunque l'accesso.
Vi ringrazio.
Cordialmente
Gianluca, da Roma (RM)
Risposta ADUC
per prima cosa, l'amministratore può imporre sanzioni solo se espressamente previste dal regolamento condominiale lo prevede. Infatti, l'art. 70 delle disposizioni attuative del codice civile dà la possibilità di stabilire sanzioni per "le infrazioni del regolamento di condominio". Sanzioni non previste dal regolamento sono quindi illecite.
Quindi, se il regolamento non ne fa menzione, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida all'amministratore:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Se invece l'amministratore ha il potere di vietare l'accesso a aree comuni pericolose e il regolamento prevede sanzioni per chi viola il divieto, potrà comunque contestare la sproporzione e l'irragionevolezza del divieto. Anche in questo caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida, chiedendo la riapertura e che sia convocata assemblea condominiale (che potrà revocare il provvedimento):
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Quindi, se il regolamento non ne fa menzione, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida all'amministratore:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Se invece l'amministratore ha il potere di vietare l'accesso a aree comuni pericolose e il regolamento prevede sanzioni per chi viola il divieto, potrà comunque contestare la sproporzione e l'irragionevolezza del divieto. Anche in questo caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida, chiedendo la riapertura e che sia convocata assemblea condominiale (che potrà revocare il provvedimento):
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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