Cara ADUC
Liberatoria fideiussione e richiesta documenti
Domanda
15 aprile 2016
Mi è arrivata dalla banca, la liberatoria dalla fideiussione omnibus stipulata anni fa,essendo un ex socio di una SNC. Vorrei chiedervi se e' legale che la liberatoria sia effettiva(come da loro sottoscritto)dalla data,che risulta essere,due mesi e mezzo dopo aver ricevuto la mia richiesta di recesso dalla mia fideiussione,che ho inviato loro tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.Come anche da contratto,non dovevano sottoscrivere,che io risultavo liberato dalla mia fideiussione 5 giorni dopo,l'avvenuta conoscenza del mio recesso dalla fideiussione.
Io non corro il rischio di rispondere di obbligazioni che nel frattempo,possono essere sorte? Ed inoltre,ho chiesto i movimenti della ditta, per i quali e' possa essere stata usata anche la mia garanzia, mi è stato risposto che ho due mesi di tempo per farne richiesta,tramite lettera.
E' necessaria questa richiesta tramite lettera? o è un mio diritto avere subito la lista dei movimenti,richiedendola personalmente?
Io non corro il rischio di rispondere di obbligazioni che nel frattempo,possono essere sorte? Ed inoltre,ho chiesto i movimenti della ditta, per i quali e' possa essere stata usata anche la mia garanzia, mi è stato risposto che ho due mesi di tempo per farne richiesta,tramite lettera.
E' necessaria questa richiesta tramite lettera? o è un mio diritto avere subito la lista dei movimenti,richiedendola personalmente?
Risposta ADUC
Vale la data disposta dal contratto, infatti, e non il termine da loro indicato.
Avrebbero dovuto produrre sin da ora i dati richiesti, comunque non è errato domandarli a mezzo lettera, spedita per posta o pec o anche presentata allo sportello, in modo da avere una ricevuta.
Riguardo i dati bancari della società, spettano di sicuro per il periodo in cui era socio, mentre dopo l'uscita si applica il Provvedimento Banca d'Italia 55 del 2 maggio 2005: "La banca comunica al fideiussore, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa, con prestabilite cadenze e secondo prestabilite modalità di comunicazione". Pertanto, la banca può comunicare soltanto al massimo l'importo garantito dal fideiussore ma non può dire se il debito totale sia maggiore, come anche l'importo esatto dell'eventuale surplus. Salvo espressa autorizzazione del debitore principale, vale a dire la società di cui era socio.
Avrebbero dovuto produrre sin da ora i dati richiesti, comunque non è errato domandarli a mezzo lettera, spedita per posta o pec o anche presentata allo sportello, in modo da avere una ricevuta.
Riguardo i dati bancari della società, spettano di sicuro per il periodo in cui era socio, mentre dopo l'uscita si applica il Provvedimento Banca d'Italia 55 del 2 maggio 2005: "La banca comunica al fideiussore, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa, con prestabilite cadenze e secondo prestabilite modalità di comunicazione". Pertanto, la banca può comunicare soltanto al massimo l'importo garantito dal fideiussore ma non può dire se il debito totale sia maggiore, come anche l'importo esatto dell'eventuale surplus. Salvo espressa autorizzazione del debitore principale, vale a dire la società di cui era socio.
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