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Cara ADUC

Liberarsi di una fideiussione bancaria

26 gennaio 2016
Domanda 26 gennaio 2016
Nel 1987,mentre mi trovavo in banca a fare un'operazione bancaria fui invitata a mettere una firma per una garanzia in più, "pura formalità". Il mio ex marito aveva una piccola azienda e io lavoravo con lui. Nel 1999 mi sono separata,poi divorziata. Naturalmente mi furono tolte tutte le firme dai suoi conti e io non ho avuto più notizie di lui, non ha mai passato gli alimenti ai figli, e io ho lasciato perdere per non avere più contatti con lui che fra l'altro era stato anche molto violento.
Nel dicembre del 2015 ho avuto comunicazione da mia figlia, che aveva ripreso rapporti con il padre dopo 20 anni, che economicamente il mio ex andava male e aveva saputo che 2 banche avevano anche la mia firma di fideiussione. Sono andata ad informarmi ed è proprio così. Posso contestare e cercare di oppormi al pagamento delle somme che eventualmente mi verranno richieste per l'eventuale insolvenza appellandomi a:
-modo in cui tali firme sono state estorte...senza informare ecc
-mancata comunicazione al fideiussore della situazione patrimoniale del debitore,che dovrebbe essere inviata al fideiussore almeno una volta all'anno.(L'impiegato ha detto che la comunicazione veniva mandata ogni anno al mio ex. Va bene così??)
-mancanza di informazione da parte della banca circa la diversa situazione familiare del debitore. Non essendo più il fideiussore coniuge e collaboratore aziendale e, svolgendo altra attività lavorativa,non può il fideiussore garantire per qualcosa di cui non conosce niente.

Risposta ADUC
Agire è molto complicato. Può inviare il recesso dalla fideiussione ma risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso ed anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento in cui alla banca perviene la lettera di recesso dalla fideiussione stessa.
Riguardo l'informativa, il Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 dispone che "la banca comunica al fideiussore, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell’esposizione complessiva del debitore, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa, con prestabilite cadenze e secondo prestabilite modalità di comunicazione". Pertanto, l'informativa di debiti eccedenti l'importo garantito poteva e può essere fornita solo con l'autorizzazione del debitore principale.
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