Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 novembre 2000
Domanda 16 novembre 2000
in riferimento alla mia e-mail del 14/11/2000 volevo precisare alcuni dati che compaiono nelle multa autovelox recapitata al mio amico onde poter meglio valutare la possibilita' di un ricorso.
Circolava alla velocita di km/h 101, 00 superando di km/h 31, 00 la velocita max consentita..(km/h70).velocita determinata ai sensi dell'art.345/2cD. P.R.16/12/92 N.495 modificato dall'art.197 D. P.R.16/9/96 N.610.(TENUTO CONTO DELLA RIDUZIONE PARI AL 5% della velocita con minimo di 5 km/h)comprensiva anche della tolleranza strumentale: apparecchio AUTOVELOX MOD.104/Cmatr.1107D.O.MLLPP418/150291(APPAR.UTILIZZATO PER LA RILEVAZIONE.(la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata).velocita indicata sulla risultanza fotografica km/h 106.

Risposta ADUC
Possiamo solo ribadire quanto gia' detto: la contestazione e' fondata, ma non esiste certezza di accoglimento (e' il giudice a valutare il caso specifico). Volendo provare, il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →