Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
16 novembre 2000
Sono proprietario di un appartamento con riscaldamento autonomo sito in un condominio con riscaldamento centralizzato. Posso astenermi dal pagamento della quota di riscaldamento che attualmente mi viene addebitata? Se si’, e’ necessario una approvazione della assemblea o e’ un mio diritto insindacabile? Grazie.
Risposta ADUC
In questo ambito non esiste una giurisprudenza certa, e, di conseguenza, un orientamento univoco. Prima di tutto, invii una raccomandata A/R all'amministratore, in cui chiede di mettere all'ordine del giorno, per la prossima assemblea, la sua richiesta. Comunque, e' ormai certo, che per le parti comuni, anche il condomino con riscaldamento autonomo deve intervenire alle spese: in alcuni casi, inoltre, e' stata considerata a carico del distaccante una percentuale sul totale del 20/30%. Le alleghiamo questa sentenza favorevole, che invece, pur ribadendo l'impossibilita' di potersi esimere dal pagamento delle spese per l'impianto, enuncia il principio che sancisce la facolta' di non sostenere le spese di gasolio.
"Qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie unita’ immobiliari dall'impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprieta’ dello stesso, ma, ove i loro appartamenti non siano piu’ riscaldati, non sono tenuti a sostenere le spese per l'uso (nella specie, quelle per l'acquisto del gasolio), in quanto il contributo per queste ultime e’ adeguato al godimento che i condomini possono ricavare dalla cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 20 novembre 1996, n. 10214, Condominio di via Piazza n. 15 in Modena c. Fabro ed altri, in Arch. loc. e cond. 1997. 63."
"Qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie unita’ immobiliari dall'impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprieta’ dello stesso, ma, ove i loro appartamenti non siano piu’ riscaldati, non sono tenuti a sostenere le spese per l'uso (nella specie, quelle per l'acquisto del gasolio), in quanto il contributo per queste ultime e’ adeguato al godimento che i condomini possono ricavare dalla cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 20 novembre 1996, n. 10214, Condominio di via Piazza n. 15 in Modena c. Fabro ed altri, in Arch. loc. e cond. 1997. 63."
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