Sabato 6 giugno 2026
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Lettera del consumatore

8 giugno 2005
Domanda 8 giugno 2005
Buon giorno; mi chiamo Luca. Ho letto sul corriere della sera: "Secondo i giudici quando viene riportata un'espressione troppo generica che non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non e' stato possibile bloccare la vettura o il veicolo la multa non puo' considerarsi valida. Infatti l'art 201 del Codice della Strada (modificato legge 214/03) stabilisce che quando non e' possibile la contestazione occorre indicare i motivi. Di fatto i casi in cui il verbale puo' essere spedito a casa senza che l'automobilista sia stato fermato sono quattro: impossibilita' di raggiungere il veicolo per eccessiva velocita', passaggio di semaforo rosso, sorpasso vietato, accertamento in assenza del trasgressore. " Io ho ricevuto una multa per eccesso di velocita' (limite 70Km/h io andavo a 100Km/h) con su scritto: "No contestazione causa: utilizzati mezzi tecnici di cui ART. 4 D.L. 121/02 MOD. CONV. L. 168/02 su strada ove per motivi di sicurezza al traffico o assenza di piazzale e' impossibile effettuare contestazione immediata, Decreto prefettura di C. S. N° 46/027/PAT 11/12/02 " Posso fare ricorso? Inoltre che senso ha inserire due possibili motivazione: "ove per motivi di sicurezza al traffico o assenza di piazzale"? Grazie.
Luca, da Messina

Risposta ADUC
Nel suo caso il motivo riportato non e' generico, perche' e' indicato che quella strada e' esentata dal fermo immediato grazie ad un decreto della Prefettura. Per cui sarebbe piu' difficile riuscire a vincere un ricorso. Comunque la sentenza di Cassazione di riferimento e' la n.9469/2005, e se vuole, qui c'e' un facsimile da adattare alla bisogna: clicca qui
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