Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 novembre 2000
Domanda 14 novembre 2000
Ho preso in affitto un appartamento invero diviso in due distinte unita’ immobiliari, avendo la Locatrice provveduto ad opere di ristrutturazione interna ed avendo dato luogo, quindi, ad una diversa unita’ immobiliare.
Dopo qualche tempo sono venuta a conoscenza che le opere erano state eseguite senza concessione edilizia e, ritenendo l'immobile abusivo, ho contestato la clausola patti in deroga in quanto riferentesi ad un immobile privo dei requisiti necessari (abitabilita’).
Avendo proposto ricorso per sequestro conservativo, il G.U. ha rigettato il ricorso, motivando, fra l'altro, che la irregolarita’ edilizia dell'immobile, non incidendo sul godimento del bene, non viene ritenuta conducente (pur rinviando poi gli atti al P.M.)
Tale implicita motivazione ritengo possa influenzare anche il giudizio di merito della causa originaria, gia’ rinviata a rito speciale.
Nel frattempo, mi accorgo che l'uno dei due immobili, da me utilizzato ad uso esclusivamente abitativo, presenta carenze igienico sanitarie in quanto, nei lavori di ristrutturazione, la Locataria ha ricostruito in altra posizione il WCB, collocando la basca da bagno senza gomito dello scarico: motivo per il quale fuoriescono odori insopportabili.
Ritenete che la questione possa essere interpretata come causa di annullamento del contratto per vizio del consenso e/o vizi occulti e non noti al conduttori alla stipula?
La casa di annullamento prevale su quella di inadempimento in corso e per la quale e’ stata avanzata domanda riconvenzionale di contestazione della clausola patti in deroga?
La ratio della norma prevede l'applicazione della disciplina solo per gli immobili urbani per i quali sia stata presentata dichiarazione di fine lavori o richiesta la abitabilita’: formalita’, questa, non riferibile al caso in specie, essendo state le opere abusivamente realizzate, come da verbale dei VV.UU. appositamente intervenuti su mia richiesta.

Risposta ADUC
A nostro avviso, la questione scarico -in quanto rimediabile- non sarebbe un valido motivo per risolvere il contratto, ma solo un buon motivo per la ristrutturazione del bagno. La contestazione potrebbe essere impostata in altro modo: invii una raccomandata A/R con un termine entro cui rimediare all'impianto, altrimenti gli fara' causa per danni, considerando risolto il contratto per inadempienza. Per quanto invece concerne l'inabitabilita', l'esito del giudice non ci sembra cosi' scontato.
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