Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 maggio 2005
Domanda 27 maggio 2005
Salve, abito in condominio (ANNO DI COSTRUZIONE 2000) amministrato da un geom. esterno allo stabile e nominato dal costruttore. Il costruttore, nel costruire le due palazzine, non ha coibentato le canne fumarie che a lungo tempo hanno provocato sulle pareti delle abrasioni dell'intonaco con danni alla tinteggiatura esterna nelle adiacenze delle rispettive canne fumarie. Durante l'ultima riunione si e' deciso che il costruttore, dopo aver coibentato tutte le canne fumarie a proprie doveva ridipingere dove aveva provocato il danno. Questo pero' e' avvenuto solo in parte e cioe' che ha coibentato le canne fumarie ma non ha ancora provveduto a dipingere le pareti. L'amministratore piu' volte interpellato a riferito che lui non puo' far nulla tranne che avvisare il costruttore. Ora mi chiedo: l'amministratore puo' fare di piu' oltre a quanto riferito sopra? e se si ma non lo fa, puo' incorrere in qualche reato e che tipo di reato? infine, il costruttore in caso non dovesse piu' trovare il colore identico a quello originale delle pareti per dipingere le parti danneggiato e' obbligato a ridipingere tutte e due le palazzine con una nuova pittura? Grazie per le risposte.
Antonio, da Albuzzano

Risposta ADUC
L'amministratore e' l'esecutore delle delibere dell'assemblea, per cui se non vi ottempera puo' essere sfiduciato. Provvedete ad inviargli una raccomandata A/R con cui gli intimate di adempiere entro 15 giorni, altrimenti lo riterrete responsabile dei danni che la situazione vi sta arrecando e, oltre alla rimozione dall'incarico ne esigerete il rimborso portandolo in giudizio. Vedete un po' la reazione dell'amministratore e decidete di conseguenza. Per la pittura, in mancanza di accordo c'e' ovviamente l'impegno a portare la situazione in modo accettabile, cioe' con il colore uniforme (anche questo, senza accordo, sara' un giudice a imporlo al costruttore).
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