Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 maggio 2005
Spett.le Aduc, a seguito della recente Sentenza della Corte di Cassazione e di quanto scritto sul Vs. sito web circa la possibilita' di annullamento delle Sanzioni Amministrative per Eccesso di Velocita' contestate non immediatamente e che utilizzano come strumento di rilevazione il 104/C-2, sprovvisto di Certificato di Taratura, avendo ricevuto n. 2. Contravvenzioni a distanza di circa 30 gg. l'una dall'altra provenienti dal Comune di Lucca, per un importo di 143,72 cadauna, mi stavo accingendo a scrivere utilizzando il Vs. modulo in linea, il ricorso al Giudice di Pace di Lucca circa la prima multa i cui 60 gg. scadono il 07/06/2005; ho telefonato all'Ufficio del Giudice di Pace in questione per richiedere informazioni circa l'orario di apertura per la presentazione dei ricorsi ma, chi mi ha risposto (dichiarandosi un Giudice, anche se mi sembra un po' strano che i giudici rispondano al telefono alle 18.30 di sera), anche se non esplicitamente, mi ha quasi sconsigliato di fare ricorso al Giudice di Pace, incoraggiandomi piuttosto di fare ricorso al Prefetto dato che in questi giorni ne sta accogliendo molti su questo problema. Tutti i Mass-Media e i siti web da me visitati pero' invitano a rivolgersi al Giudice di Pace. A questo punto, mi rivolgo alla Vostra Associazione per ricevere un chiarimento ed un consiglio circa il procedimento piu' corretto e meno rischioso da seguire nel mio caso specifico. Ringraziando anticipatamente per la disponibilita' e contando in una Vs. cortese sollecita risposta vista la scadenza ormai prossima del primo Verbale, allego, trascrivendo quanto scritto sul Verbale di contestazione giuntomi per Posta Raccomandata e porgo i miei piu' Cordiali Saluti.
Federico
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Comune di LUCCA - POLIZIA MUNICIPALE. Il giorno 03/12/2004 alle ore 14:25 in VIA ROMANA - ANTRACCOLI altezza VIA ROMANA 2807 direz. CAPANNORI-LUCCA CENTRO il conducente del veicolo AUTOVEICOLO ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poiche': circolava alla velocita' di Km/h 67,00 superando di Km/h 17,00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita' 50 Km/h). La velocita' a' stata determinata ai sensi dell'art. 345/2c D.P.R. 16/12/92 N. 495, cosa come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 N. 610, operando una riduzione pari al 5% della velocita' con minimo di 5 Km7h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita' in sede di approvazione dell'apparecchiatura AUTOVELOX 104/C-2 matr. N. 905531 omolog. Ministero LLPP D.M. 2483 del 10/11/93 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' stata verificata prima dell'uso. LA VELOCITA' EFFETTIVAMENTE MISURATA CON LA RISULTANZA FOTOGRAFICA E' di Km/h 72.
- La violazione dell'art. 142/8 del C.d.S. comporta rispettivamente la decurtazione di n. 2 Punti dalla Patente di Guida ai sensi dell'art. 126-bis del C.d.S.
- La violazione non a stata immediatamente contestata causa: ACCERTAMENTO A MEZZO DI APPOSITI APPARECCHI DI RILEVAMENTO (C.d. S.art. 201 comma 1bis lett.e).
Federico
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Comune di LUCCA - POLIZIA MUNICIPALE. Il giorno 03/12/2004 alle ore 14:25 in VIA ROMANA - ANTRACCOLI altezza VIA ROMANA 2807 direz. CAPANNORI-LUCCA CENTRO il conducente del veicolo AUTOVEICOLO ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poiche': circolava alla velocita' di Km/h 67,00 superando di Km/h 17,00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita' 50 Km/h). La velocita' a' stata determinata ai sensi dell'art. 345/2c D.P.R. 16/12/92 N. 495, cosa come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 N. 610, operando una riduzione pari al 5% della velocita' con minimo di 5 Km7h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita' in sede di approvazione dell'apparecchiatura AUTOVELOX 104/C-2 matr. N. 905531 omolog. Ministero LLPP D.M. 2483 del 10/11/93 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' stata verificata prima dell'uso. LA VELOCITA' EFFETTIVAMENTE MISURATA CON LA RISULTANZA FOTOGRAFICA E' di Km/h 72.
- La violazione dell'art. 142/8 del C.d.S. comporta rispettivamente la decurtazione di n. 2 Punti dalla Patente di Guida ai sensi dell'art. 126-bis del C.d.S.
- La violazione non a stata immediatamente contestata causa: ACCERTAMENTO A MEZZO DI APPOSITI APPARECCHI DI RILEVAMENTO (C.d. S.art. 201 comma 1bis lett.e).
Risposta ADUC
In sintesi: il giudice di pace giudica secondo diritto e secondo congruita'. Il prefetto effettua un controllo molto burocratico. Il giudice di pace puo' raddoppiare la sanzione, in caso di rigetto del ricorso, ma di solito conferma la sanzione originaria. In base a questo decida, informandosi anche se e' vera "la voce" della cancelleria che parla di un prefetto ben disposto. Potrebbe anche essere vero, ma potrebbe essere frutto della fantasia di un burlone. Infine, sappia, che il 16 maggio il ministero ha sanato la carenza normativa per cui lei ricorre, ma faccia presente in giudizio che ai tempi della sua infrazione la normativa era carente.
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