Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 maggio 2005
SECONDO VOI VA BENE UN RICORSO PER VIOLAZIONE ART. N. 191 C.D.S. IMPOSTATO COSI'?
1) La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 8837/2005 che la multa non e' valida se nel verbale della contravvenzione c'e' scritto che la contestazione immediata dell'infrazione non e' stata fatta per "l'impossibilita' di fermare il veicolo nei modi di legge "; tale espressione, secondo la Corte di Cassazione e' "troppo generica e non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non e' stato possibile fermare il veicolo". L'espressione "contestazione omessa: perche' l'agente accertatore era impegnato in altra operazione di servizio" e' altrettanto generica e non consente di conoscere le ragioni che non hanno permesso all'agente accertatore di fermare il veicolo.
2) Il transito e' avvenuto sull' unico attraversamento pedonale di Via Rimassa che, non solo non e' preventivamente e adeguatamente segnalato ma, in buona parte, le strisce pedonali (circa l'80 per cento) sono "letteralmente" inesistenti (si accludono n. 4 fotografie). L'accertamento della violazione si configura come un vero e proprio agguato all'automobilista che quando si avvede o, quando e se si avvede, delle strisce pedonali, e' ormai talmente in prossimita' delle strisce stesse da non consentirgli il rispetto delle stesse.
Paolo, da Genova
1) La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 8837/2005 che la multa non e' valida se nel verbale della contravvenzione c'e' scritto che la contestazione immediata dell'infrazione non e' stata fatta per "l'impossibilita' di fermare il veicolo nei modi di legge "; tale espressione, secondo la Corte di Cassazione e' "troppo generica e non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non e' stato possibile fermare il veicolo". L'espressione "contestazione omessa: perche' l'agente accertatore era impegnato in altra operazione di servizio" e' altrettanto generica e non consente di conoscere le ragioni che non hanno permesso all'agente accertatore di fermare il veicolo.
2) Il transito e' avvenuto sull' unico attraversamento pedonale di Via Rimassa che, non solo non e' preventivamente e adeguatamente segnalato ma, in buona parte, le strisce pedonali (circa l'80 per cento) sono "letteralmente" inesistenti (si accludono n. 4 fotografie). L'accertamento della violazione si configura come un vero e proprio agguato all'automobilista che quando si avvede o, quando e se si avvede, delle strisce pedonali, e' ormai talmente in prossimita' delle strisce stesse da non consentirgli il rispetto delle stesse.
Paolo, da Genova
Risposta ADUC
1 - si', va bene. Puo' aggiungere anche un'altra specifica sentenza sempre di Cassazione, la 9469/2005.
2 - faccia attenzione, perche' se ci fossero le indicazioni verticali, le strisce ci sarebbero a tutti gli effetti. Certamente puo' dire che si vedevano poco, ma con la consapevolezza che le inicazioni verticali hanno un valore anche sostituitivo di quelle orizzontali. Noi leveremmo le considerazioni sull'agguato...
2 - faccia attenzione, perche' se ci fossero le indicazioni verticali, le strisce ci sarebbero a tutti gli effetti. Certamente puo' dire che si vedevano poco, ma con la consapevolezza che le inicazioni verticali hanno un valore anche sostituitivo di quelle orizzontali. Noi leveremmo le considerazioni sull'agguato...
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