Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 maggio 2005
Domanda 20 maggio 2005
Spett.le ADUC, piu' di 2 anni fa ho subito un sinistro stradale da parte di un'autovettura mentre conducevo il mio motociclo (125 cc), a bordo del quale era presente anche la mia fidanzata, attuale moglie. La Polizia Municipale, subitamente intervenuta, attribui' la responsabilita' del sinistro alla conducente dell'auto che mi urto', giustificandola con una mancata precedenza nei miei confronti. Nel sinistro il motociclo riporto danni per circa € 1500 e, sia io che la mia fidanzata, riportammo dei danni fisici, alcuni anche permanenti. L'assicurazione dell'autovettura non riconobbe al 100% la responsabilita' della propria cliente, pertanto si limito' a liquidare al 50% sia i danni al mio motociclo, sia i miei danni fisici che quelli della mia fidanzata (terzo trasportato). Fui cosi' costretto a citare presso il Giudice di Pace, la conducente dell'autovettura a la sua compagnia assicurativa per vedermi riconosciuta la giusta percentuale di responsabilita' (o di "non responsabilita'"). Il mio avvocato non ritenne opportuno coinvolgere nella causa la mia compagni di assicurazione. Dopo 2 anni di istruttoria, durante i quali sono state prodotte numerose documentazioni e perizie tecniche, il Giudice di Pace ha sentenziato che, in mancanza di elementi che propendano piu' per una colpevolezza di una parte piuttosto che dell'altra, la colpa dovesse essere ripartita in maniera eguale (50% e 50%) tra le due parti coinvolte nel sinistro.
Anche se altamente insoddisfatto di tale sentenza non ho inteso proseguire in appello. In tutto questo periodo, la mia assicurazione ha continuato a sostenere, nei contatti che ha avuto col mio legale, che io non avessi nessuna responsabilita' nel sinistro e pertanto non era tenuta a pagare alcun danno ne alla conducente della vettura coinvolta nel sinistro, ne alla terza (da me) trasportata. Il mio avvocato, che ha esperito anche tutte le pratiche di richiesta di risarcimento per mia moglie, ha, successivamente alla sentenza, intensificato i contatti con la mia assicurazione per esortarla a liquidare (in virtu' della salomonica attribuzione di colpa emersa dopo i due anni) il restante 50% del danno subito dal terzo trasportato. La soluzione che quindi ci si presenta davanti e' questa: mia moglie dovrebbe intentare causa contro me e la conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro, e contro le rispettive assicurazioni, in quanto tutti responsabili in solido nei suoi confronti, al fine di vedersi finalmente saldata la totalita' dei danni subiti. La sua causa parrebbe vinta in partenza, poiche' il terzo trasportato deve necessariamente ottenere il pieno risarcimento. Il problema e': e' proprio necessario che anche io debba essere citato in causa? Non e' possibile coinvolgere solo la mia assicurazione? Se mia moglie non lo facesse, cosa comporterebbe questo ai fini del risarcimento? E ancora: qualora io, citato in causa assieme alla mia assicurazione, uscissi "perdente", a quali spese andrei incontro (oltre all'onorario del mio avvocato difensore)? Il 50% che mia moglie attende dovrei "sborsarlo" di mia tasca o, poiche' al tempo del sinistro ero regolarmente assicurato, sara' la mia assicurazione a doverlo corrispondere? Capirete bene che la mia/nostra difficolta' al momento e' quella di valutare l'opportunita' di mettere in moto un meccanismo complicato simile. In pratica, vale proprio la candela che mia moglie mi citi in causa se poi fossi io l'unico a doverla risarcire del 50% dei danni da lei subiti? Considerando anche le spese legali che dovrei affrontare per la mia difesa. Vi ringrazio anticipatamente.
Alessandro, da Sestu

Risposta ADUC
Ci dispiace ma non siamo in grado di darle le risposte che chiede. Tutto dipende da cosa ha precisamente disposto il G.d.P. nella sentenza rispetto a quelle che sono state le richieste di chi ha promosso l'azione legale. Non capiamo, comunque, su quali basi possa essere stata ipotizzata una causa da parte di sua moglie verso di lei, visto che la sentenza ha gia' stabilito che la responsabilità sia divisa tra le due parti coinvolte (lei e la conducente dell'auto). Il fatto e' che questo tipo di consulenza, a distanza, non e' adatta per questioni cosi' elaborate e -soprattutto- gia' oggetto di causa. Dovra' necessariamente ottenere i chiarimenti dal suo legale, oppure sentirne un'altro dopo aver sottoposto alla sua valutazione tutta la documentazione necessaria.
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