Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 maggio 2005
Domanda 14 maggio 2005
Seguendo la vostra direttiva vi invio il provvedimento adottato dal Giudice di Pace: Il Giudice di Pace Letto il ricorso che precede, Rilevato che ai sensi dell'art. 332 CPC rientra tra le funzioni ad esso assegnate il potere conciliativo, mirante a dirimere contrasti suscettibili di transazione, che abbiano ad oggetto diritti e facolta' disponibili, senza limiti di valore, si, ma sempre che la relativa controversia non sia demandata ad altri organi espressamente previsti per la composizione stragiudiziale della lite; Rilevato che nel caso di specie ai sensi dell'art. 25 commi 5,6,7, del contratto che richiama l'art. 1 comma 11 legge 249/79, e' espressamente previsto che il tentativo si debba svolgere davanti il Corecom o, in alternativa, presso le Camere di Conciliazione se esistenti, o presso le camere di commercio; Rilevato che quindi tale normativa speciale gli sottrae ogni potere in merito PQM. Dichiara il ricorso improcedibile. Come devo agire adesso? Cosa sono le Camere di Conciliazione? mi conviene desistere o continuare, dato che per il momento ci sto rimettendo ulteriore tempo e soldi? e' cosi difficile ottenere giustizia? Grazie per il vostro consiglio.
Luca, da San Felice a Cancello

Risposta ADUC
La stessa legge rinvia alla delibera dell'Autority delle comunicazioni n. 182/02/CONS che all'articolo 12 recita: "Gli utenti hanno la FACOLTA' di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom di cui alla presente Sezione, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE." Quindi la legge parla di facolta', non di obbligo di esperire un tentativo di conciliazione dinnanzi ad altri organismi, in alternativa al tentativo presso il Corecom che e' obbligatorio laddove e' operativo, in Campania non lo e'. Quindi poteva agire presso il giudice di pace. Questo concetto e' ribadito sul sito dell'Autorita' clicca qui Anche in questo caso si parla di facolta'. Cosa fare. Contro una decisione di un giudice di pace si puo' ricorrere in Cassazione. Glielo sconsigliamo, perche' in un caso del genere e' molto probabile che la Cassazione compensi le spese (quindi lei dovrebbe pagarsi un avvocato cassazionista). A questo punto valuti se sottostare all'ingiusta imposizione del giudice di pace, presentando istanza in camera di commercio, e successivamente se fallisse il tentativo tornare dallo stesso giudice. Sicuramente, segnali l'accaduto all'Agcom: clicca qui
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