Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 maggio 2005
Domanda 5 maggio 2005
Il 30.05.2003 ho acquistato da Piaggio uno scooter mod. Beverly 200. A meta' novembre del 2003 ho fatto sostituire in garanzia gli specchietti retrovisori che presentavano delle puntinature di ruggine. Intervento regolarmente effettuato in garanzia da officina autorizzata. Il difetto oggi si ripresenta e la officina autorizzata, benche' la garanzia di due anni non sia scaduta, mi dice che normalmente piaggio non riconosce piu' tale difetto e pertanto la sostituzione non puo' essere piu' fatta in garanzia. La spiegazione comunque non mi e' del tutto chiara e mi rivolgo all'ufficio clienti piaggio che mi conferma sostanzialmente che l'officina autorizzata ha ben risposto in quanto sui pezzi sostituiti (anche se originali) viene considerata una garanzia di un anno. Mi sembra un controsenso che i ricambi originali abbiano una garanzia inferiore ai pezzi montati per la consegna. Da questo potrebbe derivare che, per qualsiasi riparazione o sostituzione, in effetti avremmo una garanzia inferiore a quella originale. Potreste darmi un vs. Parere, per favore? Grazie tante.
Massimo, da Livorno

Risposta ADUC
Tutto dipende da cio' che e' previsto dal contratto di garanzia della Piaggio, che le consigliamo in qualche modo di visionare. Il produttore e' infatti obbligato dalla legge solo in merito alla durata minima della garanzia (sei mesi), ma per il resto (clausole specifiche, coperture, spese per gli interventi) e' del tutto libero di stabilire cio' che vuole. Il discorso cambia se ci si rivolge direttamente al venditore basandosi sulle disposizioni di legge riguardo alla garanzia di due anni (d.lgs.24/2002) riservata ai consumatori per tutti i beni di consumo. Contestando la presenza di un vizio di produzione si puo' in questo caso arrivare anche alla risoluzione contrattuale, se non fosse possibile risolvere con una riparazione o una sostituzione (consulti questa scheda pratica scaricandosi anche il testo della legge:
clicca qui). In ambedue i casi, volendo formalizzare la contestazione, consigliamo l'invio di una messa in mora secondo le istruzioni presenti in questa scheda:
clicca qui
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