Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 aprile 2005
Domanda 26 aprile 2005
Cara ADUC: tempo fa nel nostro condominio e' stata indetta una assemblea per eleggere un nuovo amministratore. L'assemblea si e' svolta nella prima fase, in seconda convocazione, per sistemare l'amministrazione e le dimissioni dell'amministratore uscente. La seconda fase dell'assemblea e' avvenuta 9 giorni dopo per l'elezione tra vari nomi proposti, del nuovo amministratore ed erano presenti in prima istanza 9 proprietari su 12 con un valore millesimale pari a 757,449 millesimi. Si e' deliberato votando per il nuovo amministratore con 5 voti per un valore 441,799 millesimi di proprieta'. 60 giorni dopo questo fatto un condomino contesta la validita' della convocazione ed anche la delibera adottata definendola nulla ai sensi del 2° comma dell'art 1136 CC. Vi chiedo: e' la convocazione con 9 proprietari e 757,449 millesimi nulla? Il condomino opponente puo' decretare nulla una assemblea e relativa delibera? non dovrebbe rispettare quanto prescritto dall'articolo 1137 per l'impugnazione delle delibere? Grazie per la risposta. Saluti.
Ranieri, da Genova

Risposta ADUC
Le consigliamo di verificare in questa scheda pratica, in particolare nel capitolo "le assemblee straordinarie": clicca qui e comunque crediamo che l'impugnazione della delibera per la sua nullita' rispetto alle presenze sia fondata, anche se abbiamo dei dubbi sulla tempistica di presentazione della stessa: chi ha fatto la contestazione, se era presente all'assemblea aveva 30 giorni di tempo per farla (e quindi sarebbe fuori dei termini), ma se -assente- ha ricevuto la comunicazione della delibera, aveva 30 giorni di tempo da questa comunicazione (sentenza Corte Costituzionale n.49/1990). E comunque rimane il fatto che la delibera, con quella maggioranza, non poteva essere presa.
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