Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 aprile 2005
Domanda 23 aprile 2005
Spettabile ADUC, nel ringraziarVi anticipatamente per i preziosi consigli che vorrete darmi, Vi sottopongo il mio quesito. Il Ministero delle Finanze almeno in un paio di occasioni ha chiarito che le prestazioni dedotte nei contratti servizio-energia sono soggette all'IVA con applicazione dell'aliquota del 10% se l'energia viene erogata per uso domestico. A ribadire tale considerazione sono anche numerose sentenze dei giudici di pace, che in tutta Italia hanno dato ragione agli utenti. Anche le aziende di distribuzione del gas praticano sui contratti per uso domestico e uso riscaldamento l'aliquota del 20%. E' possibile proporre ricorso? Qual'e' la strada percorribile per ottenere il rimborso dell'IVA versata in piu'? Puo' un'azienda di distribuzione del gas addebitare in una bolletta le rettifiche delle tariffe (es. Rett. Tariffe dal 01/01/05)?
Paolo, da Altamura

Risposta ADUC
Non esiste una disposizione di legge in tal senso. Semmai c'e' un incompletezza normativa (la suddivisione e’ chiara solo per contratti distinti, non per quelli –piu’ comuni- misti) che alcuni giudici di pace hanno interpretato a favore del consumatore che chiedeva l'applicazione dell'Iva ridotta del 10% per il periodo estivo. Va fatto eventualmente un ricorso presso il giudice di pace, previo invio di una raccomandata A/R di richiesta di rimborso. Questa va fatta specificando che le norme di legge prevedono l'applicazione dell'Iva al 10% per il gas ad uso domestico ed il 20% per il gas ad uso riscaldamento, che le fatturazioni vengono comunque fatte con l'unica aliquota del 20% nonostante, nel periodo estivo, il riscaldamento non sia utilizzabile per legge. Riferendosi poi alle varie sentenze (giudice di pace di Massa sentenza n. 242 del 11/4/01 e giudice di pace di Ancona sentenza n. 445 del 20/6/03 deve essere richiesta l'applicazione dell'Iva al 10% per il periodo estivo, o meglio per il periodo per il quale per legge e' proibito l'uso del riscaldamento, con relativo ricalcolo delle fatture emesse. Per concludere va dettato un termine di 15gg per provvedere minacciando, in difetto, di adire le vie legali.
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