Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 aprile 2005
Salve, vorrei confermare che le polizze assicurative sono scritte in burocratichese; vorrei illustrare la mia situazione: abito in un condominio di 7 appartamenti su 3 piani con un piano interrato adibito a box-auto privati (ce ne sono 6). In uno dei box c'e' stato un incendio a causa di un corto circuito (circostanza confermata da vigili del fuoco e magistratura). Si sono incendiate le cose contenute nel box che ha preso fuoco. Ci sono stati danni alle parti murarie e strutturali ed agli impianti elettrici ed idraulici del box dove e' divampato l'incendio, del vano comune di manovra e dei singoli box-auto; Ci sono stati, per effetto del fumo e dell'alta temperatura raggiunta, danni agli oggetti contenuti negli altri singoli box-auto. C'è stata anche una persona che per intossicazione da fumo, ha subito un ricovero. Abbiamo una polizza di assicurazione globale per fabbricati civili stipulata con MEIE - AURORA (polizza codice 7602) con garanzie, tra le altre, per incendio e per responsabilità civile verso terzi. L'assicurazione ha riconosciuto i danni alle parti murarie e strutturali ed agli impianti elettrici ed idraulici sia condominiali che privati. Ha riconosciuto i danni di responsabilità civile alla persona che ha subito l'intossicazione. Non ha riconosciuto, come chiaramente dice il contratto, il rimborso per le cose bruciate contenute nel box incendiato. Rifiuta di pagare i danni agli oggetti contenuti negli altri box: ed è qui che mi sono "ri-analizzato" la polizza. La nostra polizza, secondo me, ha le garanzie operanti per i danni agli oggetti contenuti negli altri box-auto perché il contratto recita quanto segue:
- sezione incendio
Art. 1 La società si obbliga ad indennizzare. i danni. causati al fabbricato.
Art. 3 La garanzia assicurativa riguarda i danni. derivanti da: A) incendio. H) fumi.
Art. 41 La determinazione del danno viene eseguita: A) incendio a)stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte del fabbricato o per riparare soltanto quelle danneggiate.
(effettivamente sono stati riconosciuti i danni alle strutture e non i danni alle cose bruciate contenute nel box dov'è divampato l'incendio).
-sezione responsabilità civile verso terzi-
Art. 9 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato. di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile. a titolo di risarcimento. di danni involontariamente cagionati a terzi. per danneggiamenti a cose in conseguenza di un danno accidentale.
Art. 10 La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi. in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato ed alla conduzione delle parti comuni. comprendendo i danni derivanti: . e) da incendio. del fabbricato.
Art. 14 La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni. cagionati a terzi. in conseguenza della conduzione delle unità immobiliari del fabbricato.
(sulla base della responsabilità civile, alla persona che ha subito l'intossicazione da fumo, la compagnia assicuratrice ha riconosciuto un danno che ha rimborsato).
Il mio disaccordo avviene nel momento in cui la compagnia non riconosce il rimborso per gli oggetti (tra cui l'auto parcheggiata nel box-auto), per effetto di ciò che recita il seguente articolo:
Art. 47 Sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e la proprietà comune. Sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie della "sezione incendio ed altri danni a i beni".
Per me la prima parte (definizione dei terzi) è chiarissima ed inequivocabile e risponde al mio diritto di risarcimento dei danni agli oggetti contenuti nel box-auto; Devo altresì ammettere che la seconda parte sembra un gioco di parole (Sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie della "sezione incendio ed altri danni a i beni", cioè sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali ho stipulato l'assicurazione). Interpellando la compagnia assicuratrice, nella persona del dr. Casorati (02-5181 9264), mi vien detto che per la seconda parte dell'art. 47, che a suo dire e' chiarissimo, vengono esclusi i danni alle cose.
Domanda:
- interpretato bene la polizza?
- ci sono dei presupposti per intraprendere un qualsiasi tipo di azione nei confronti della compagnia?
p.s. ho tralasciato, con i ., le parti "omettibili" (franchigie, eventi, decorrenze, ecc).
Vi ringrazio.
Angela, da Bari
- sezione incendio
Art. 1 La società si obbliga ad indennizzare. i danni. causati al fabbricato.
Art. 3 La garanzia assicurativa riguarda i danni. derivanti da: A) incendio. H) fumi.
Art. 41 La determinazione del danno viene eseguita: A) incendio a)stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte del fabbricato o per riparare soltanto quelle danneggiate.
(effettivamente sono stati riconosciuti i danni alle strutture e non i danni alle cose bruciate contenute nel box dov'è divampato l'incendio).
-sezione responsabilità civile verso terzi-
Art. 9 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato. di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile. a titolo di risarcimento. di danni involontariamente cagionati a terzi. per danneggiamenti a cose in conseguenza di un danno accidentale.
Art. 10 La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi. in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato ed alla conduzione delle parti comuni. comprendendo i danni derivanti: . e) da incendio. del fabbricato.
Art. 14 La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni. cagionati a terzi. in conseguenza della conduzione delle unità immobiliari del fabbricato.
(sulla base della responsabilità civile, alla persona che ha subito l'intossicazione da fumo, la compagnia assicuratrice ha riconosciuto un danno che ha rimborsato).
Il mio disaccordo avviene nel momento in cui la compagnia non riconosce il rimborso per gli oggetti (tra cui l'auto parcheggiata nel box-auto), per effetto di ciò che recita il seguente articolo:
Art. 47 Sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e la proprietà comune. Sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie della "sezione incendio ed altri danni a i beni".
Per me la prima parte (definizione dei terzi) è chiarissima ed inequivocabile e risponde al mio diritto di risarcimento dei danni agli oggetti contenuti nel box-auto; Devo altresì ammettere che la seconda parte sembra un gioco di parole (Sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie della "sezione incendio ed altri danni a i beni", cioè sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali ho stipulato l'assicurazione). Interpellando la compagnia assicuratrice, nella persona del dr. Casorati (02-5181 9264), mi vien detto che per la seconda parte dell'art. 47, che a suo dire e' chiarissimo, vengono esclusi i danni alle cose.
Domanda:
- interpretato bene la polizza?
- ci sono dei presupposti per intraprendere un qualsiasi tipo di azione nei confronti della compagnia?
p.s. ho tralasciato, con i ., le parti "omettibili" (franchigie, eventi, decorrenze, ecc).
Vi ringrazio.
Angela, da Bari
Risposta ADUC
Le formule adottate, sono ambigue. Non possiamo fare una "perizia" e dirimere la controversia, tanto l'interpretazione autentica spetta, in caso di disaccordo tra le parti, a un giudice. A parte cio', lei il danno l'ha subito in conseguenza dell'imperizia di un condomino. E' lui il suo referente a cui deve richiedere il risarcimento. Le consigliamo di utilizzare questo modulo per "ufficializzare" la sua richiesta: clicca qui
Lo stesso modulo e' utilizzabile dal condomino "responsabile" e/o dal condominio per mettere in mora l'assicurazione nel caso non volesse provvedere a liquidare anche i danni alle cose.
Lo stesso modulo e' utilizzabile dal condomino "responsabile" e/o dal condominio per mettere in mora l'assicurazione nel caso non volesse provvedere a liquidare anche i danni alle cose.
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