Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 aprile 2005
Domanda 9 aprile 2005
Il giorno 21/03 sono stato fermato dai carabinieri dopo una rilevazione di eccesso di velocità superiore ai 40 km/h. Leggo che se l'ordinanza di sospensione non viene emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. A questo punto i 15 giorni sono passati senza ricevere alcunché. Posso fare qualcosa ed eventualmente cosa? e poi riguarda anche l'eliminazione dei punti? Grazie.
Stefano, da Cagliari

Risposta ADUC
L'ordinanza deve essere emessa dal prefetto entro 20 gg dal verbale (termine composto da 5 gg. a disposizione dei vigili per inviare la documentazione al prefetto e 15 gg. per quest'ultimo). Qualora il termine scadesse, per poter far decadere la sanzione bisognerebbe pero' recarsi in prefettura immediatamente, il 21° giorno, accertarsi che l'ordinanza non sia stata emessa, e in tal caso presentare istanza di restituzione. Se non lo si fa, e si rimane per cosi' dire in attesa, il termine decade e l'ordinanza puo' arrivare anche dopo il ventesimo giorno rimanendo valida. Le inviamo il link di un'utile scheda pratica in merito clicca qui
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