Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 marzo 2005
Cara Aduc, vi ringrazio dei vostri consigli. La mia auto e' stata danneggiata durante un mio viaggio di lavoro, mentre era parcheggiata nei parcheggi multipiano dell'aeroporto di Malpensa. Seguendo vostri suggerimenti sono ricorso al Giudice di Pace che ha emesso sentenza a mio favore. Vi trascrivo le parti salienti delle decisioni. Giudice di Pace competente: direttive comunitarie che qualificano e tutelano i consumatori, Legge 30 Luglio 1998 n° 281 art. 2 e l'art. 25 Legge 06/02/1996, n° 52 che ha introdotto il capo XIV bis del C.C. che comprende l'art 1469 bis, le quali prevedono la competenza territoriale del Giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. omiss. Motivi della decisione:
- omiss. come da regolamento interno di parcheggio si e' generato un contratto atipico di posteggio autorichiamando a sostegno l'art. 1341 del C.C., contratto che si perfeziona con l'ingresso nel parcheggio del veicolo e contestuale ritiro del biglietto. Il 2° comma dello stesso articolo 1341 stabilisce che non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita'... (Cass. n° 547/2002; Cass. n° 8881/2000; Cass. n° 7274/2001; Cass. n° 12296/1999. omiss.
- Il contratto atipico di cui trattasi, rimane comunque circoscritto nell'ambito del contratto di deposito ex art. 1776 del C. C. e, secondo il Tribunale di Roma (13/01/2001) relativo al posteggio di auto nel parcheggio a "lunga sosta" di un aeroporto, con assunzione dell'obbligo di custodia, va qualificato deposito e non locazione, omiss.
- Il voler far sussistere simili contratti indenni da obblighi verso terzi danneggiati, sembra derivi piu' da una forzatura posta in essere da determinate categorie di soggetti che da specifiche fonti giuridiche omiss.
- In ogni caso va ritenuto che la responsabilita' del gestore, non puo' essere riconosciuta in assenza di prove certe fornite dal danneggiato atte a dimostrare che il danno si sia effettivamente verificato nel parcheggio ed altresi' quando si tratta di oggetti ed altri beni lasciati nel veicolo senza formale specifico affidamento al gestore ed accettazione da parte dello stesso... omiss.
Il gestore e' stato condannato al pagamento dei danni subiti dalla mia auomobile, ma NON dei beni asportati dal veicolo. Spero che quanto sopra possa essere d'aiuto anche ad altri, vi ringrazio ancora. Buon lavoro e cordiali saluti.
Carlo, da Como
- omiss. come da regolamento interno di parcheggio si e' generato un contratto atipico di posteggio autorichiamando a sostegno l'art. 1341 del C.C., contratto che si perfeziona con l'ingresso nel parcheggio del veicolo e contestuale ritiro del biglietto. Il 2° comma dello stesso articolo 1341 stabilisce che non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita'... (Cass. n° 547/2002; Cass. n° 8881/2000; Cass. n° 7274/2001; Cass. n° 12296/1999. omiss.
- Il contratto atipico di cui trattasi, rimane comunque circoscritto nell'ambito del contratto di deposito ex art. 1776 del C. C. e, secondo il Tribunale di Roma (13/01/2001) relativo al posteggio di auto nel parcheggio a "lunga sosta" di un aeroporto, con assunzione dell'obbligo di custodia, va qualificato deposito e non locazione, omiss.
- Il voler far sussistere simili contratti indenni da obblighi verso terzi danneggiati, sembra derivi piu' da una forzatura posta in essere da determinate categorie di soggetti che da specifiche fonti giuridiche omiss.
- In ogni caso va ritenuto che la responsabilita' del gestore, non puo' essere riconosciuta in assenza di prove certe fornite dal danneggiato atte a dimostrare che il danno si sia effettivamente verificato nel parcheggio ed altresi' quando si tratta di oggetti ed altri beni lasciati nel veicolo senza formale specifico affidamento al gestore ed accettazione da parte dello stesso... omiss.
Il gestore e' stato condannato al pagamento dei danni subiti dalla mia auomobile, ma NON dei beni asportati dal veicolo. Spero che quanto sopra possa essere d'aiuto anche ad altri, vi ringrazio ancora. Buon lavoro e cordiali saluti.
Carlo, da Como
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