Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 marzo 2005
Domanda 19 marzo 2005
Sono a scrivere la presente per chiedere una informazione a seguito di alcuni servizi televisivi. Io ho un contratto di fornitura metano con la ditta Ascotrade Spa di Pieve di Soligo TV. Tutte le bollette relative sia a periodi estivi che invernali hanno una aliquota Iva del 20%, peraltro ho provato a controllare tra le varie carte relative alla stipula del contratto ma non e' indicato nulla di particolare. Qualche tempo fa avevano fatto notare tramite dei servizi televisivi che l'aliquota Iva relativa al periodo estivo dovrebbe essere minore visto che il riscaldamento e' spento. Vorrei sapere com'e' esattamente la normativa se ne esiste una in merito e quindi se e' giusto l'applicazione dell'Iva al 20%. In attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Simonetta, da Vedelago

Risposta ADUC
Non esiste una disposizione di legge in tal senso. Semmai c'e' un’incompletezza normativa (la suddivisione e’ chiara solo per contratti distinti, non per quelli –piu’ comuni- misti) che alcuni giudici di pace hanno interpretato a favore del consumatore che chiedeva l'applicazione dell'Iva ridotta del 10% per il periodo estivo. Va fatto eventualmente un ricorso presso il giudice di pace, previo invio di una raccomandata A/R di richiesta di rimborso. Questa va fatta specificando che le norme di legge prevedono l'applicazione dell'Iva al 10% per il gas ad uso domestico ed il 20% per il gas ad uso riscaldamento, che le fatturazioni vengono comunque fatte con l'unica aliquota del 20% nonostante, nel periodo estivo, il riscaldamento non sia utilizzabile per legge. Riferendosi poi alle varie sentenze (giudice di pace di Massa sentenza n. 242 del 11/4/01 e giudice di pace di Ancona sentenza n. 445 del 20/6/03) deve essere richiesta l'applicazione dell'Iva al 10% per il periodo estivo, o meglio per il periodo per il quale per legge e' proibito l'uso del riscaldamento, con relativo ricalcolo delle fatture emesse. Per concludere va dettato un termine di 15gg per provvedere minacciando, in difetto, di adire le vie legali.
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