Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 marzo 2005
Domanda 18 marzo 2005
La presente per richiederVi un riscontro dalla Vs. elevata competenza. Sono diventato proprietario di un appartamento in data Aprile 2004 (con regolare atto notarile). I vecchi proprietari avevano una causa con gli affittuari dell'appartamento da me acquistato. Mi sono stati consegnate le chiavi dagli affittuari in data 01 Maggio 2004. A marzo 2004 e' stata emanata una comunicazione dall'amministratore dell'immobile che comunicava le relative spese condominiali non ancora pagate e le relative rate successive. Gli affittuari non hanno pagato una serie di rate di spese condominiali. Il conguaglio, a Marzo 2004, di queste rate non ancora pagate ammontava a 1.800,00 €. Im quella sede l'affittuario e' stato sensibilizzato al pagamento da parte dell'amministratore. Ad Aprile 2004, siccome l'affittuario (che abitava ancora presso l'appartamento da me acquistato), non aveva ancora saldato i 1.800 €, l'amministratore ha provveduto a mandare una raccomandata all'affittuario, e per conoscenza a me, per provvedere al saldo dell'arretrato. Ad oggi, 01/03/2005, la situazione NON si e' spostata di una virgola; infatti, parlando con l'amministratore condominiale, mi ha detto che l'affittuario (andato via il 1 maggio 2004) non ha pagato e pertanto IO mi devo sobbarcare questo costo da loro mai pagato. L'amministratore mi ha detto che, chi acquista un immobile acquisisce debiti e crediti fino a 2 anni di arretrati. Il tutto cio' e' corretto ??? Poi mi ha detto che devo pagare ed eventualmente avvalermi personalmente sull'affittuario. Posso "pretendere" che sia direttamente l'amministratore a fare il tutto tramite legali ??? C'e' una strada x me alternativa a questo percorso ??? Grazie per l'attenzione.

Risposta ADUC
Chi subentra nella proprieta' di un immobile ubicato in un condominio (ad es. il nuovo acquirente) e' tenuto in solido con il precedente proprietario al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente all'acquisto.
Naturalmente e' salva l'azione di regresso nei confronti del debitore (vecchio proprietario) da parte di chi (nuovo proprietario) abbia versato tali contributi relativamente ad un periodo nel quale non aveva il godimento dell'immobile.
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