Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 novembre 2000
Cara ADUC,
vi espongo il mio problema, singolare:
mi è arrivata a casa una multa per eccesso di velocità accertato il 9/07/00 tramite autovelox (maledetto!).
La cosa singolare è che QUELLA STESSA NOTTE, NELLO STESSO PUNTO, ALLA STESSA ORA, sono stato fermato da quella pattuglia (erano 4 agenti, i due che mi hanno fermato non sono quelli che hanno verificato l'autovelox) per un controllo, e ho preso una multa per aver dimenticato il libretto di circolazione.
ora, qualche domanda:
- ci sono gli estremi per contestarla, visto che il verbale dice "...non è stato possibile precedere a contestazione..nell'impossibilità di essere fermato...", visto che ERO LI'?
- a che devo presentare ricorso, al giudice di pace o al prefetto del luogo in questione (COMO?)
- la data di contestazione è quella sul verbale o sulla busta (25/09 contro 10/10)?
- Nel caso in cui perda il ricorso, quanto dovrò pagare (fin'ora devo 250mila)?
vi espongo il mio problema, singolare:
mi è arrivata a casa una multa per eccesso di velocità accertato il 9/07/00 tramite autovelox (maledetto!).
La cosa singolare è che QUELLA STESSA NOTTE, NELLO STESSO PUNTO, ALLA STESSA ORA, sono stato fermato da quella pattuglia (erano 4 agenti, i due che mi hanno fermato non sono quelli che hanno verificato l'autovelox) per un controllo, e ho preso una multa per aver dimenticato il libretto di circolazione.
ora, qualche domanda:
- ci sono gli estremi per contestarla, visto che il verbale dice "...non è stato possibile precedere a contestazione..nell'impossibilità di essere fermato...", visto che ERO LI'?
- a che devo presentare ricorso, al giudice di pace o al prefetto del luogo in questione (COMO?)
- la data di contestazione è quella sul verbale o sulla busta (25/09 contro 10/10)?
- Nel caso in cui perda il ricorso, quanto dovrò pagare (fin'ora devo 250mila)?
Risposta ADUC
Il caso e' cosi' anomalo che aggiunge sicuramente un tocco alla solita contestazione per mancanza di fermo immediato.
La data da prendere come riferimento, da cui far partire il termine di 30gg entro cui presentare il ricorso al Giudice (non al Prefetto), e' quella del momento del ricevimento e della firma, mentre quella di partenza rileva per il calcolo dei 150gg, a partire dalla data dell'infrazione. Nel caso in cui -avendo chiesto e ottenuto la sospensione della multa- dovesse perdere, rischiera' il pagamento delle spese, non il raddoppio.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
La data da prendere come riferimento, da cui far partire il termine di 30gg entro cui presentare il ricorso al Giudice (non al Prefetto), e' quella del momento del ricevimento e della firma, mentre quella di partenza rileva per il calcolo dei 150gg, a partire dalla data dell'infrazione. Nel caso in cui -avendo chiesto e ottenuto la sospensione della multa- dovesse perdere, rischiera' il pagamento delle spese, non il raddoppio.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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