Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 marzo 2005
In data 02/03/2005 mi e' pervenuta un accertamento di violazione alle norme del Codice della strada con la quale viene contestato che il conducente del veicolo ha violato l'art. 142/8 DEL C.D.S. poiche' circolava ad una velocita' di Km. 114,00 duperando di km. 24,00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada /Limite Km/90) La velocita' e' stata determinata ai sensi dell'arte 345/2c D.P.R. 16/12/92 N. 495 Cosi' COME MODIFICATO DALL'ART 197 dpr 16/9/96 N. 610, tenuto conto della riduzione parti al 5% della velocita' com minimo 5 Km/h, Autovelox 104-C2omologaz. ministero LL.PP.D.M. 10.11.1993 N. 2483 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. La violazione non e' stata immediatamente contestata causa: Ragioni di sicurezza della circolazione stradale e di incolumita' degli agenti. Si premette che il dispositivo per il controllo della velocita' era stato installato in superstrada FI-PI-LI all'interno di una macchina che apparentemente sembrava sostare sulla zona emergenza. Oltre alla sanzione pari ad Euro 148,55 e' prevista la detrazione di 2 PUNTI dalla partente di guida del conducente. Sulla base dell'ultima sentenza se l'infrazione non e' stata contestata immediatamente e' possibile fare ricorso? Ovviamente per i punti sulla patente. Attendo un Vostro chiarimento in merito su come eventualmente effettuare il ricorso. Grazie.
Stefania, da Capannoli
Stefania, da Capannoli
Risposta ADUC
La sentenza della consulta ha modificato alcuni meccanismi, non la sostanza della norma. In pratica con la nuova disciplina non c'e' l'automatica sottrazione dei punti al proprietario, nel caso di non identificazione dell'autista. Il proprietario e' comunque soggetto a una sanzione aggiuntiva che parte da 357 euro. Sulla legittimita' di quest'ultima, nutriamo qualche dubbio e, una volta che le perverra', potrebbe contestarla.
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