Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 ottobre 2000
Domanda 30 ottobre 2000
Spett. le Aduc
Vi prego di volermi scusare per la lunghezza della lettera, ma e' lo sfogo di un cittadino che si ritiene vittima di ingiustizie.
Ho la patente da circa 20 anni, con una percorrenza media di 50.000 Km all'anno.
Mi ritengo un automobilista corretto, rispettando le norme del codice stradale, e non avendo provocato alcun incidente.
Giornalmente percorro tangenziali ed autostrade notando continue infrazioni, da veri pirati che coinvolgono anche gli altri automobilisti, senza alcun controllo da parte di inesistenti auto della Polizia o Carabinieri.
Nonostante questo, a causa della necessita' di percorrere frequentemente per lavoro strade statali e provinciali, sono spesso vittima di multe da autovelox posti in piccoli paesi, o solamente dietro cartelli con limite di 50 Km/h.
Questa forma di "truffa legalizzata", come ormai noto, ed anche a detta dei alcuni amministratori comunali di mia conoscenza, non viene utilizzata per ridurre la velocita' degli automobilisti, oppure per diminuire gli incidenti, ma solamente per versare denaro nelle casse del comune.
Inoltre ritengo impossibile in molte situazioni rallentare da 90 a 50 Km/h senza causare intralci alla circolazione e pericolo per la propria incolumita'.
Mi chiedo se non sia possibile trovare una via per eliminare tale pratica poco trasparente.
Vi espongo infine cio' che mi e' capitato il giorno 02.08.2000.
Viaggiavo sulla strada statale che collega Casteggio a Pavia, quando in prossimita' del comune di Bressana Bottarone ho notato, appostata dietro ad un muro, un'auto dei Vigili Urbani con il dispositivo Autovelox sul finestrino posteriore.
Sulla strada, al momento del mio passaggio, non era presente alcuna altra vettura.
Ho rallentato e quindi cercato la vettura degli agenti accertatori al fine di definire immediatamente la mia posizione, ed eventualmente pagare la contravvenzione.
La strada dopo poche centinaia di metri presenta una rotonda con due uscite, ho percorso quella che porta a Pavia e non ho trovato traccia dell'auto degli accertatori.
Nonostante questo il giorno 06.10.2000 mi e' stato recapitato il verbale di accertamento della violazione con motivazione di non immediata contestazione a causa di un "sorpasso ad altro veicolo che impediva la fermata del trasgressore nei modi regolamentari".
Sono sicuro di non aver sorpassato alcuna vettura per chilometri e di non aver trovato l'auto degli accertatori.
Mi chiedo se tutte le contravvenzioni della giornata riportano motivazioni simili e se veramente l'auto degli accertatori era presente.
Nonostante questo mi rendo conto di aver commesso un'infrazione, e pertanto non contesto il pagamento della sanzione, ma non ritengo giusta la modalita' di contestazione.
Infatti, alle rimostranze sull'utilizzo dell'autovelox in tali situazioni, i Vigili Urbani comunali rispondono con l'affermazione che la legge prevede tale rilevamento.
Seguendo tale logica, la legge prevede anche l'immediata contestazione dell'infrazione all'automobilista.
Vi sarei grato se poteste indicarmi una via per la contestazione dell'accertamento inviatomi, e se questa potra' essere accolta, in quanto cio' che e' riportato sul verbale e' stato dichiarato da pubblici ufficiali.

Risposta ADUC
La decisione finale spettera' al giudice, per cui puo' rischiare il rifiuto, ma la loro considerazione suona come una scusa e non comporta -di per se stessa- giustificazione per la mancanza del fermo.
Pertanto, se volesse tentare, il ricorso sarebbe quantomeno giustificato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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