Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 ottobre 2000
Domanda 29 ottobre 2000
Cara Aduc, ieri ho preso una multa da un vigile perche' avevo lasciato un attimo la macchina su un marciapiede (non rialzato) per scendere un attimo a chiedere un'informazione. E' passato solo un minuto e quando mi sono girata ho visto il vigile che scriveva la multa. Gli ho detto che io ero a 2 passi e lui mi ha detto che lui non poteva saperlo e inoltre oramai non poteva fare niente in quanto aveva gia' scritto il numero di targa. Ora vi chiedo, ma per legge il vigile non e' tenuto ad accertarsi che il proprietario del veicolo sia nei paraggi emettendo un fischio? Inoltre il vigile ha commesso un errore nello scrivere l'importo della multa poiche' ha scritto l'importo in lire per la somma di 121200 e l'importo in euro per 31, 30 e quindi precisamente la meta'. Quale importo sono tenuta a pagare, quello in lire o in euro? Vi ringrazio anticipatamente.

Risposta ADUC
Siamo d'accordo con lei che sia stata sfortunata, ma la sanzione e' stata comminata a fronte di una violazione esistente. Non e' vero che il vigile debba mettersi a cercare il proprietario dell'auto (sarebbe un po' ridicolo, oltre a comportare disturbo per la quiete pubblica). Il vigile potra' attirare l'attenzione fischiando quando lo riterra' opportuno, essendovene i presupposti, ma non ci sono obblighi rituali in tal senso: a fronte di una violazione, si provvedera' semplicemente a rilevarla e contestarla.
La difformita' tra importo in Euro e in lire potrebbe essere contestabile, tuttavia nel caso in cui l'opposizione venga rigettata (ed e' estremamente possibile che cio' avvenga) ci sara' da pagare o il raddoppio (nel caso di ricorso al Prefetto) oppure le spese (nel caso di ricorso al giudice).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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