Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 ottobre 2000
Cara Aduc, ho letto con molto interesse le Vostre risposte in merito ai ricorsi autovelox. Siccome me ne e' stato notificato uno in questi giorni (autovelox 104/c2 polizia stradale Asti, 2 luglio 2000, lire 616.000) il quesito che vi pongo e' il seguente:
La velocita' contestata e' di 136 Km/h a fronte di un limite di 90 Km/h, questo divario puo' far intravedere al giudice di pace una aggravante quale la velocita' pericolosa e darmi torto? Nella notifica mi si invita a presentarmi alla Polizia Stradale con la patente (pena art. 180 8 comma codice della strada): mi hanno detto di non farlo pena il ritiro immediato, ma di comunicare al giudice l'impossibilita' di risalire al conducente del momento. Questo nel caso in cui io non faccia ricorso. Nelle vostre risposte di questo aspetto non se ne parla, come mi devo comportare? Il conducente dell'auto al momento ero io ma il verbale e' arrivato al proprietario, mia moglie, se al giudice il ricorso lo faccio io ammetto cosi' esplicitamente la responsabilita' personale. Qualora il giudice mi condannasse oltre alla sanzione, cosa accadrebbe alla patente?
Nel ricorso e' sufficiente rimamere sui generis come nel vostro modulo, o approfondirne la questione es: chiedere al giudice di visionare le altre contravvenzioni elevate quel giorno dalla pattuglia a riprova del costante e metodico sistema di non fermare i veicoli?
La velocita' contestata e' di 136 Km/h a fronte di un limite di 90 Km/h, questo divario puo' far intravedere al giudice di pace una aggravante quale la velocita' pericolosa e darmi torto? Nella notifica mi si invita a presentarmi alla Polizia Stradale con la patente (pena art. 180 8 comma codice della strada): mi hanno detto di non farlo pena il ritiro immediato, ma di comunicare al giudice l'impossibilita' di risalire al conducente del momento. Questo nel caso in cui io non faccia ricorso. Nelle vostre risposte di questo aspetto non se ne parla, come mi devo comportare? Il conducente dell'auto al momento ero io ma il verbale e' arrivato al proprietario, mia moglie, se al giudice il ricorso lo faccio io ammetto cosi' esplicitamente la responsabilita' personale. Qualora il giudice mi condannasse oltre alla sanzione, cosa accadrebbe alla patente?
Nel ricorso e' sufficiente rimamere sui generis come nel vostro modulo, o approfondirne la questione es: chiedere al giudice di visionare le altre contravvenzioni elevate quel giorno dalla pattuglia a riprova del costante e metodico sistema di non fermare i veicoli?
Risposta ADUC
Nel caso in cui avesse letto tutte le risposte, probabilmente avrebbe potuto trovarne una anche ai suoi quesiti.
Ad ogni modo, il proprietario non puo' limitarsi a non presentarsi in Questura: deve farlo e (se sia cosi') dichiarare di non essere in grado di affermare chi fosse alla guida dell'auto in quello specifico giorno. Occorre pero' che la dichiarazione sia presentata o, in alternativa, che venga consegnata la patente.
Nel caso in cui venga presentato ricorso entro i 30 gg al giudice di pace -dal proprietario del mezzo e ovviamente non da parte dell'utilizzatore che non si sa chi fosse- occorrera' chiedere sospensione e annullamento non solo della sanzione pecuniaria, ma anche della sospensione della patente (in alternativa alla dichiarazione in Questura, comunque maggiormente consigliabile), dichiarando -a carico del proprietario ricorrente- di non essere in grado di accertare chi fosse alla guida e contestando (ad ogni modo) la mancanza del fermo immediato.
La valutazione del giudice potrebbe in teoria essere influenzata dall'eccessiva velocita', ma cio' non e' elemento di contestazione oggettiva.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo, il proprietario non puo' limitarsi a non presentarsi in Questura: deve farlo e (se sia cosi') dichiarare di non essere in grado di affermare chi fosse alla guida dell'auto in quello specifico giorno. Occorre pero' che la dichiarazione sia presentata o, in alternativa, che venga consegnata la patente.
Nel caso in cui venga presentato ricorso entro i 30 gg al giudice di pace -dal proprietario del mezzo e ovviamente non da parte dell'utilizzatore che non si sa chi fosse- occorrera' chiedere sospensione e annullamento non solo della sanzione pecuniaria, ma anche della sospensione della patente (in alternativa alla dichiarazione in Questura, comunque maggiormente consigliabile), dichiarando -a carico del proprietario ricorrente- di non essere in grado di accertare chi fosse alla guida e contestando (ad ogni modo) la mancanza del fermo immediato.
La valutazione del giudice potrebbe in teoria essere influenzata dall'eccessiva velocita', ma cio' non e' elemento di contestazione oggettiva.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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