Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 ottobre 2000
Domanda 28 ottobre 2000
In data 27/10/00 mi è stata recapitata una contravvenzione per eccesso di velocità commessa il 29/06/00 sull'autostrada A3 SA-RC. Il limite era 40 km/h e io secondo la multa andavo a 84 km/h. L'auto è intestata a mia moglie ma guidavo io.
Rischio la sospensione della patente?
devo pagare la multa o posso fare ricorso in quanto mi sembra che tali multe devono essere contestate sul posto?

Risposta ADUC
Lei, o sua moglie nel caso si assumesse la responsabilita' dell'infrazione, rischiate la sospensione della patente. Tuttavia, se gia' non avete ricevuto la comunicazione, e' possibile che -in assenza di fermo immediato- i contestatori abbiano (anche giustamente) deciso di non applicare la sanzione accessoria della sospensione.
Nel caso in cui voglia tentare la contestazione della multa per la mancanza di fermo immediato (il giudice valutera' poi cosa decidere nel caso specifico) , occorre tenere presente che:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200. 000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica) , e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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