Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 febbraio 2005
Gentile Associazione, avrei bisogno di un alcune informazioni in merito alla normativa vigente a proposito del diritto di recesso.
Nel dicembre 2000 ho sottoscritto, per strada, un contratto per l'acquisto di libri.
Al momento del ricevimento della merce, pero', mi sono accorta che la qualita' della stessa non corrispondeva a quanto descrittole e pertanto l'ho rinviata alla ditta fornitrice.
Di fatto la merce e' stata inviata da tale ditta tramite l'Ufficio Postale di Lecce il 02-02-2001, ma al momento l ' Ufficio Postale ricevente (quello di Cassino) non e' in grado di accertare in quale giorno la merce e' stata consegnata (sicuramente, pero', alcuni giorni dopo il 02-02-2001).
Il pacco, infine, e' stato da me rispedito tramite l ' Ufficio Postale di Cassino in data 12-02-2001.
Successivamente la ditta fornitrice pretendeva ugualmente il pagamento asserendo che avrei restituito il pacco oltre i termini previsti dalla legge per esercitare il diritto di recesso e soprattutto senza comunicare per iscritto tale volonta'.
Per ultimo in questi giorni mi e' giunta una citazione, secondo la quale dovrei comparire davanti al Giudice di Pace di Lecce il 15-03-2005 per morosita'.
Vi sarei cosi' grato se poteste farmi sapere: 1) se un contratto "per strada" puo' essere considerato un contratto "a distanza"; 2) se il D. L. 185/99 e' un superamento (o un aggiornamento) del D. L. 50/92; e nella fattispecie se il tempo per il recesso puo' essere di dieci giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della merce (art. 5 del D. L. 185/92) e se il foro competente per le controversie e' quello di residenza del consumatore (art. 14 dello stesso D. L.); 3) che possibilita' di successo ci siano in una eventuale controversia, se la merce e' stata restituita entro i termini (e quindi di fatto si e' espressa una volonta' di recesso) e il fornitore ha dato notizia di avere ricevuto la merce restituita, ma il consumatore (per ignoranza!) non ha inviato al fornitore comunicazione scritta della volonta' di recesso.
Grazie.
Marianna, da Cassino
Nel dicembre 2000 ho sottoscritto, per strada, un contratto per l'acquisto di libri.
Al momento del ricevimento della merce, pero', mi sono accorta che la qualita' della stessa non corrispondeva a quanto descrittole e pertanto l'ho rinviata alla ditta fornitrice.
Di fatto la merce e' stata inviata da tale ditta tramite l'Ufficio Postale di Lecce il 02-02-2001, ma al momento l ' Ufficio Postale ricevente (quello di Cassino) non e' in grado di accertare in quale giorno la merce e' stata consegnata (sicuramente, pero', alcuni giorni dopo il 02-02-2001).
Il pacco, infine, e' stato da me rispedito tramite l ' Ufficio Postale di Cassino in data 12-02-2001.
Successivamente la ditta fornitrice pretendeva ugualmente il pagamento asserendo che avrei restituito il pacco oltre i termini previsti dalla legge per esercitare il diritto di recesso e soprattutto senza comunicare per iscritto tale volonta'.
Per ultimo in questi giorni mi e' giunta una citazione, secondo la quale dovrei comparire davanti al Giudice di Pace di Lecce il 15-03-2005 per morosita'.
Vi sarei cosi' grato se poteste farmi sapere: 1) se un contratto "per strada" puo' essere considerato un contratto "a distanza"; 2) se il D. L. 185/99 e' un superamento (o un aggiornamento) del D. L. 50/92; e nella fattispecie se il tempo per il recesso puo' essere di dieci giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della merce (art. 5 del D. L. 185/92) e se il foro competente per le controversie e' quello di residenza del consumatore (art. 14 dello stesso D. L.); 3) che possibilita' di successo ci siano in una eventuale controversia, se la merce e' stata restituita entro i termini (e quindi di fatto si e' espressa una volonta' di recesso) e il fornitore ha dato notizia di avere ricevuto la merce restituita, ma il consumatore (per ignoranza!) non ha inviato al fornitore comunicazione scritta della volonta' di recesso.
Grazie.
Marianna, da Cassino
Risposta ADUC
appare evidente che sicuramente e' escluso il recesso entro i 7 gg dalla stipula. Il dubbio, pertanto, e' se si potesse o meno esercitare il medesimo recesso entro 7 gg dalla consegna, in caso si potesse sostenere la difformita' tra quanto acquistato secondo contratto e poi quanto effettivamente consegnato.
In ogni caso, non era sufficiente la mera rispedizione, ma anche l'invio di adeguata raccomandata A/R. Questo, serve a comprendere la base di partenza circa l'applicazione della normativa.
Da quanto ci riferisce, risulta chiaro che non abbia inviato la raccomandata: e questo e' decisamente un errore, in quanto manca la volonta' di esercitare il recesso (se avesse inviato solo la raccomandata ma non il pacco sarebbe comunque stato scorretto, ma almeno la volonta' sarebbe dichiarata; restituendo il pacco, c'e' il problema che non si sa a quale titolo lo abbia fatto).
Cio' che non risulta chiaro e' comunque entro quanti giorni abbia restituito il pacco e quindi se non abbia neanche rispettato il termine: il dlgsl 185/99, infatti, non e' un superamento ma un'integrazione del dlgsl 50/92. Infatti, il 50/92 concerne i contratti, stipulati fuori dei locali commerciali, dove ci sia un contatto comunque diretto, anche solo cartaceo. Il 185/99 interessa invece i rapporti conclusisi con mezzi telematici (telefono, Internet, etc..).
L'ignoranza non e' una scusa, in ogni caso: il problema e' la desumibilita' dei fatti (che c'e' fino ad un certo punto in questo caso, come sopra detto) e la disponibilita' personale del giudice ad accogliere l'intenzione di fatto nonostante una normativa ben esplicita. Tuttavia, poiche' c'e' ammissione della ditta venditrice di aver ricevuto la merce, cio' che e' improbabile e' che il contratto venga considerato concluso: appare infatti altamente probabile che venga considerata, come volonta' del venditore, la manifesta accettazione della risoluzione del rapporto, con conseguente imposizione del solo pagamento di una penale -cio', in caso il recesso venga ritenuto inaccoglibile; le auguriamo di no, ma oggettivamente sarebbe giusto non venisse accettato in quanto e' veramente stata sbagliata tutta la procedura ed in fondo le leggi vanno rispettate sia nei diritti che concedono che nei limiti, non se ne puo' esigere l'applicazione solo nell'aspetto positivo.
Quanto sopra premesso, verifichi in ogni caso se davvero la procedura risulti iscritta all'Ufficio del giudice di pace di Lecce (cio', in quanto delle volte vengono si' inviate le citazioni, ma non iscritti a ruolo i procedimenti).
Mal che vada, puo' comunque opporre, in prima udienza, il foro di competenza del consumatore, a lei spettante e non rispettato.
In ogni caso, non era sufficiente la mera rispedizione, ma anche l'invio di adeguata raccomandata A/R. Questo, serve a comprendere la base di partenza circa l'applicazione della normativa.
Da quanto ci riferisce, risulta chiaro che non abbia inviato la raccomandata: e questo e' decisamente un errore, in quanto manca la volonta' di esercitare il recesso (se avesse inviato solo la raccomandata ma non il pacco sarebbe comunque stato scorretto, ma almeno la volonta' sarebbe dichiarata; restituendo il pacco, c'e' il problema che non si sa a quale titolo lo abbia fatto).
Cio' che non risulta chiaro e' comunque entro quanti giorni abbia restituito il pacco e quindi se non abbia neanche rispettato il termine: il dlgsl 185/99, infatti, non e' un superamento ma un'integrazione del dlgsl 50/92. Infatti, il 50/92 concerne i contratti, stipulati fuori dei locali commerciali, dove ci sia un contatto comunque diretto, anche solo cartaceo. Il 185/99 interessa invece i rapporti conclusisi con mezzi telematici (telefono, Internet, etc..).
L'ignoranza non e' una scusa, in ogni caso: il problema e' la desumibilita' dei fatti (che c'e' fino ad un certo punto in questo caso, come sopra detto) e la disponibilita' personale del giudice ad accogliere l'intenzione di fatto nonostante una normativa ben esplicita. Tuttavia, poiche' c'e' ammissione della ditta venditrice di aver ricevuto la merce, cio' che e' improbabile e' che il contratto venga considerato concluso: appare infatti altamente probabile che venga considerata, come volonta' del venditore, la manifesta accettazione della risoluzione del rapporto, con conseguente imposizione del solo pagamento di una penale -cio', in caso il recesso venga ritenuto inaccoglibile; le auguriamo di no, ma oggettivamente sarebbe giusto non venisse accettato in quanto e' veramente stata sbagliata tutta la procedura ed in fondo le leggi vanno rispettate sia nei diritti che concedono che nei limiti, non se ne puo' esigere l'applicazione solo nell'aspetto positivo.
Quanto sopra premesso, verifichi in ogni caso se davvero la procedura risulti iscritta all'Ufficio del giudice di pace di Lecce (cio', in quanto delle volte vengono si' inviate le citazioni, ma non iscritti a ruolo i procedimenti).
Mal che vada, puo' comunque opporre, in prima udienza, il foro di competenza del consumatore, a lei spettante e non rispettato.
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