Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 febbraio 2005
Spett. TIM Servizio Clienti.
e p. c. AUTORITA' per le Garanzie Nelle Comunicazioni GARANTE per la Protezione Dati Personali.
ADUC.
ADICONSUM.
ADUSBEF.
ALTROCONSUMO.
ASSOCONSUMATORI.
CODACONS.
FEDERCONSUMATORI.
OGGETTO: Richiesta Rimborso.
La sottoscritta xxxxxx
Espone quanto segue.
In data 27 gennaio 2005 alle ore 09, 19 effettuava tramite lo sportello Bancomat della Banca di Roma in Via Tuscolana, Roma una ricarica telefonica per complessivi euro 50, comprensivi della somma di euro 5 per il servizio, sul numero di cellulare 333-8503154 del proprio fratello.
Per mero errore materiale, essendo sprovvista in quel momento degli occhiali, ha digitato il numero di cellulare 338-8503154. Quando, subito dopo l'operazione di ricarica, lo sportello bancario ha emesso il tagliando di controllo per ricevuta dell'avvenuto versamento, la sottoscritta si e' immediatamente resa conto dell'errore effettuato.
Per risolvere il problema ha cercato di chiamare il proprietario del cellulare verso il quale risultava effettuata la ricarica senza pero' riuscire nel proprio intento. Subito dopo ha chiamato il servizio clienti TIM N° 119 esponendo all'addetto l'accaduto.
La risposta ricevuta era di questo tenore: "non c'e' nulla da fare, non e' possibile risolvere, lei ha sbagliato e quindi paga! ".
La sottoscritta si e' preoccupata, allora, di mettersi in contatto con la propria banca cercando di capire se era possibile intervenire. La Direttrice ha pero' chiarito che, in caso di ricarica telefonica, l'addebito e' istantaneo, quindi non e' possibile revocarlo.
Non soddisfatta della situazione che si andava delineando, ha ricontattato il 119 dove una seconda operatrice (sicuramente piu' disponibile) ha verificato che il cellulare ricaricato per errore, fosse attivo e non fosse un abbonamento provvedendo a inserire la segnalazione sul PC.
Da questo momento in poi, a cadenza regolare e a tutt'oggi, la sottoscritta ha riprovato piu' volte a richiamare il numero di cellulare ricaricato per errore. Detto cellulare non sembra avere nessuna suoneria in quanto, immediatamente, parte una segreteria telefonica dove, tra l'altro, e' stato lasciato un messaggio nel quale si spiegava la situazione ed il recapito nel quale la scrivente poteva essere reperita. Allo stato attuale nessun contatto e' avvenuto.
Tutto cio' fa pensare ad un cellulare poco utilizzato o utilizzato per alcune funzioni ma, questa e' una verifica che solo codesta societa' puo' effettuare, cosi' come puo' controllare la frequenza delle ricariche e la consistenza degli importi.
A questo punto non essendo in grado di rimediare, tramite bonaria composizione tra le parti, all'errore accertato immediatamente la sottoscritta.
CHIEDE.
a codesta societa' previa verifica di quanto fin qui asserito di restituire all'interessata l'importo versato per errore su altro numero telefonico precisando che:.
· Ha immediatamente provveduto a segnalare l'accaduto cosi' come si puo' evincere dalle risultanze dei tabulati in possesso dell'azienda.
· Non e' in grado di fornire alcun dato circa la persona titolare del cellulare ricaricato per errore essendo assolutamente estranea alla stessa.
· vi sono legami di parentela facilmente rilevabili incrociando i dati anagrafici della sottoscritta e quelli dell'intestatario del cellulare dove si doveva fare la ricarica essendo fratello e sorella; a tal proposito si allega fotocopia documento riconoscimento e codice fiscale (All. 1-2).
· Allega ricevuta della ricarica effettuata (per errore su altro cellulare)) tramite sportello bancario il cui prelievo gravera' sul proprio conto corrente (All. 3).
· visti i ripetuti tentativi per contattare il numero di cellulare sbagliato e l'impossibilita' materiale di comunicare con lo stesso ha provveduto ad effettuare ulteriore ricarica, sullo stesso sportello bancario, al cellulare del proprio fratello e ne allega ricevuta (All. 4).
Alla luce dei fatti suesposti, tra l'altro provati dalla documentazione allegata, e' inammissibile che la societa' non provveda a sanare la situazione venutasi a creare, anche perche' in questo modo si avallerebbe un ingiusto arricchimento di una persona a danno di un'altra trattandosi nel caso di specie di "un errore scusabile" il cui onere della prova e' ricaduto sulla scrivente.
Ad ogni buon conto si precisa che tra le informative della societa' dirette all'utenza non risulta che non sia possibile riparare a questo errore materiale.
Ritenendo in ogni caso il fatto un vero e proprio abuso.
SOLLECITA.
le associazioni dei consumatori e le Autorita' dei Garanti che leggono per conoscenza di intervenire, di la' del proprio caso personale, in merito alla questione di cui e' causa a tutela e garanzia di tutti quei cittadini consumatori che incorrono in tale problematica e che non posseggono gli strumenti necessari a difendersi.
La societa', infatti, potrebbe dimostrare un po' di piu' buona volonta' nel risolvere il problema magari verificando in prima istanza con l'altro utente quanto un soggetto reclama. In caso di opposizione verificare la prova dei fatti esposti e solo nell'impossibilita' di giudicare le ragioni lasciare alle parti la soluzione del problema.
Ai sensi della legge 241/90 si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro avvertendo che in difetto adira' le vie legali ed esporra' la questione alla Procura della Repubblica perche' valuti se in tale comportamento possano ravvisarsi eventuali estremi di reato.
.
Giuseppa, da Roma
e p. c. AUTORITA' per le Garanzie Nelle Comunicazioni GARANTE per la Protezione Dati Personali.
ADUC.
ADICONSUM.
ADUSBEF.
ALTROCONSUMO.
ASSOCONSUMATORI.
CODACONS.
FEDERCONSUMATORI.
OGGETTO: Richiesta Rimborso.
La sottoscritta xxxxxx
Espone quanto segue.
In data 27 gennaio 2005 alle ore 09, 19 effettuava tramite lo sportello Bancomat della Banca di Roma in Via Tuscolana, Roma una ricarica telefonica per complessivi euro 50, comprensivi della somma di euro 5 per il servizio, sul numero di cellulare 333-8503154 del proprio fratello.
Per mero errore materiale, essendo sprovvista in quel momento degli occhiali, ha digitato il numero di cellulare 338-8503154. Quando, subito dopo l'operazione di ricarica, lo sportello bancario ha emesso il tagliando di controllo per ricevuta dell'avvenuto versamento, la sottoscritta si e' immediatamente resa conto dell'errore effettuato.
Per risolvere il problema ha cercato di chiamare il proprietario del cellulare verso il quale risultava effettuata la ricarica senza pero' riuscire nel proprio intento. Subito dopo ha chiamato il servizio clienti TIM N° 119 esponendo all'addetto l'accaduto.
La risposta ricevuta era di questo tenore: "non c'e' nulla da fare, non e' possibile risolvere, lei ha sbagliato e quindi paga! ".
La sottoscritta si e' preoccupata, allora, di mettersi in contatto con la propria banca cercando di capire se era possibile intervenire. La Direttrice ha pero' chiarito che, in caso di ricarica telefonica, l'addebito e' istantaneo, quindi non e' possibile revocarlo.
Non soddisfatta della situazione che si andava delineando, ha ricontattato il 119 dove una seconda operatrice (sicuramente piu' disponibile) ha verificato che il cellulare ricaricato per errore, fosse attivo e non fosse un abbonamento provvedendo a inserire la segnalazione sul PC.
Da questo momento in poi, a cadenza regolare e a tutt'oggi, la sottoscritta ha riprovato piu' volte a richiamare il numero di cellulare ricaricato per errore. Detto cellulare non sembra avere nessuna suoneria in quanto, immediatamente, parte una segreteria telefonica dove, tra l'altro, e' stato lasciato un messaggio nel quale si spiegava la situazione ed il recapito nel quale la scrivente poteva essere reperita. Allo stato attuale nessun contatto e' avvenuto.
Tutto cio' fa pensare ad un cellulare poco utilizzato o utilizzato per alcune funzioni ma, questa e' una verifica che solo codesta societa' puo' effettuare, cosi' come puo' controllare la frequenza delle ricariche e la consistenza degli importi.
A questo punto non essendo in grado di rimediare, tramite bonaria composizione tra le parti, all'errore accertato immediatamente la sottoscritta.
CHIEDE.
a codesta societa' previa verifica di quanto fin qui asserito di restituire all'interessata l'importo versato per errore su altro numero telefonico precisando che:.
· Ha immediatamente provveduto a segnalare l'accaduto cosi' come si puo' evincere dalle risultanze dei tabulati in possesso dell'azienda.
· Non e' in grado di fornire alcun dato circa la persona titolare del cellulare ricaricato per errore essendo assolutamente estranea alla stessa.
· vi sono legami di parentela facilmente rilevabili incrociando i dati anagrafici della sottoscritta e quelli dell'intestatario del cellulare dove si doveva fare la ricarica essendo fratello e sorella; a tal proposito si allega fotocopia documento riconoscimento e codice fiscale (All. 1-2).
· Allega ricevuta della ricarica effettuata (per errore su altro cellulare)) tramite sportello bancario il cui prelievo gravera' sul proprio conto corrente (All. 3).
· visti i ripetuti tentativi per contattare il numero di cellulare sbagliato e l'impossibilita' materiale di comunicare con lo stesso ha provveduto ad effettuare ulteriore ricarica, sullo stesso sportello bancario, al cellulare del proprio fratello e ne allega ricevuta (All. 4).
Alla luce dei fatti suesposti, tra l'altro provati dalla documentazione allegata, e' inammissibile che la societa' non provveda a sanare la situazione venutasi a creare, anche perche' in questo modo si avallerebbe un ingiusto arricchimento di una persona a danno di un'altra trattandosi nel caso di specie di "un errore scusabile" il cui onere della prova e' ricaduto sulla scrivente.
Ad ogni buon conto si precisa che tra le informative della societa' dirette all'utenza non risulta che non sia possibile riparare a questo errore materiale.
Ritenendo in ogni caso il fatto un vero e proprio abuso.
SOLLECITA.
le associazioni dei consumatori e le Autorita' dei Garanti che leggono per conoscenza di intervenire, di la' del proprio caso personale, in merito alla questione di cui e' causa a tutela e garanzia di tutti quei cittadini consumatori che incorrono in tale problematica e che non posseggono gli strumenti necessari a difendersi.
La societa', infatti, potrebbe dimostrare un po' di piu' buona volonta' nel risolvere il problema magari verificando in prima istanza con l'altro utente quanto un soggetto reclama. In caso di opposizione verificare la prova dei fatti esposti e solo nell'impossibilita' di giudicare le ragioni lasciare alle parti la soluzione del problema.
Ai sensi della legge 241/90 si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro avvertendo che in difetto adira' le vie legali ed esporra' la questione alla Procura della Repubblica perche' valuti se in tale comportamento possano ravvisarsi eventuali estremi di reato.
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Giuseppa, da Roma
Risposta ADUC
ringraziamo della lettera per conoscenza. Speriamo che l'abbia inviata per raccomandata A/R. Inoltre non ha messo il numero di giorni entro cui intima di risponderle, in quanto "riscontro sollecito" non e' un tempo definito oltre il quale poter esperire l'azione giudiziaria che lei ha minacciato. Per cui, se dovesse veramente adire le vie legali, dovrebbe rifare una nuova raccomandata con questa intimazione e poi procedere.
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