Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 febbraio 2005
Domanda 3 febbraio 2005
Cara Aduc, Vi scrivo per chiedere un vostro parere in merito ad un grave problema: 8 mesi fa ho regalato ai miei genitori - che vivono in appartamento - un cane di razza labrador.
Il cane, nei primi mesi (quand'era cucciolo) ha dato qualche disturbo ai vicini del piano superiore in quanto spesso guaiva di notte e in alcuni casi sporcava negli ambienti di passaggio comuni (in questi casi gli ambienti venivano da noi immediatamente puliti).
Attualmente il cane non abbaia piu' durante la notte e di giorno si limita ad abbaiare in alcuni casi come fanno tutti i cani. Inoltre ha imparato ha fare i suoi bisogni fuori e pertanto non ci sono stati piu' episodi spiacevoli negli ambienti comuni.
Vengo al fatto: Nell'ultima assemblea condominiale i condomini ci hanno richiesto l'allontanamento tassativo del cane, per i motivi sopra citati e perche' nel regolamento viene vietato esplicitamente di "tenere animali di qualsiasi genere e specie".
Premetto che mio padre e' proprietario dell'appartamento e che tale regolamento era gia' vigente al momento dell'acquisto. Vorrei avere un vostro parere in merito alle leggi e alle sentenze che si possono impugnare in tale senso. Cito di seguito quelle che non sono riuscita a comprendere nel dettaglio di alcune citazioni: 1) sentenza 24/3/1972 - n. 899 della sezione II della Corte di Cassazione "E' inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria e' limitativo del diritto di proprieta', quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominiale non puo' deliberarlo" 2) Sentenza del tribunale di Piacenza - sezione II - 10/04/1990 La detenzione di animali in un condominio puo' essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quando anche approvato a maggioranza, stabilire limiti ai diritti e ai poteri dei condomini sulla loro proprieta' esclusiva, salvo pertanto in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali, la legittimita' di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilita' delle immissioni" Nello specifico mi sembra che le due sentenze si contraddicano e non riesco a comprendere cosa si intenda per "regolamento contrattuale". (Nel nostro atto di compravendita dell'immobile si fa menzione all'accettazione del regolamento gia' in vigore).
Aggiungo un altro fatto: mio padre soffre di glaucoma e il motivo per cui gli abbiamo regalato un cane, pur scongiurando un possibile peggioramento della vista, era quello di addestrare in futuro questo cane nel caso mio padre non potesse piu' vedere (gia' oggi fatica a fare le scale in quanto non ha una visibilita' completa a 360°). Abbiamo pensato di appellarci a questo fatto ma sinceramente non vorremmo "mettere in piazza" la malattia di mio padre, soprattutto nei confronti di alcuni inquilini che si sono dimostrati molto arroganti.
Mi chiedo pero' se la legge sulla privacy ci possa permettere di appellarci alla malattia senza far trapelare la stessa ai condomini.
L'assemblea ci ha invitati a dare una risposta sui termini di allontanamento del cane entro pochi giorni.
Spero possiate aiutarmi a non permettere che un giudizio a mio parere cosi' "incivile" possa essere attuato.
Vi ringrazio anticipatamente.
Paola, da Borgomanero / Novara

Risposta ADUC
sicuramente, conviene farsi fare causa dal condominio, in quanto le stanno opponendo una futile motivazione a fronte di un diritto soggettivo personale ed inequivocabile. I regolamenti di condominio, infatti, possono imporre dei limiti, ma non intaccando la sfera dei diritti personali.
Nella sentenza che lei cita al numero due, invece, ci si limita a considerare come indebita la disposizione solo in caso di regolamento assembleare; ipotizzando sia invece legittima la disposizione se prevista nel regolamento contrattuale, seppur in casi particolari. Anche in questa peggiore ipotesi, tuttavia, appare evidentemente da dimostrarsi il comportamento indebito e l'esistenza di comportamenti inadeguati e conseguenti immissioni sonore.
Il suo, e' un regolamento contrattuale: quindi, la peggiore delle ipotesi, quella a maggior rischio interpretativo. Ma anche in questo caso, ed anche a fronte di sentenze che evidentemente non tengano conto della natura degli animali considerandoli accessori e non esseri viventi (nessuno ipotizza mai l'allontanamento di neonati, ad esempio: e' sacrilego anche solo avanzare l'ipotesi, eppure il caso e' assolutamente analogo) rimane conclamata la necessita' di comprovare il fastidio arrecato.
In ogni caso, anche ove i rapporti affettivi non venissero riconosciuti degni di rispetto (il che sarebbe comunque illegittimo) a fronte di un contenzioso riteniamo che sia comunque opportuno fornire tutte le motivazioni possibili a sostegno della propria tesi. Si consiglia in ogni caso di rivolgersi ad un'associazione per i diritti degli animali della sua zona in modo da avere piu' dettagli e specifiche possibili, in merito a sentenze anche recenti. Puo' essere d'aiuto anche rivolgersi ad un'associazione per la proprieta' edilizia. Cio' che possiamo confermarle noi, e' che e' alquanto improbabile che venga consentito da un giudice l'allontanamento dell'animale, per i motivi suesposti.
In piu', possiamo citarle la sentenza n. 24/3/72 n. 899, 2a sez. della Cassazione, che espressamente indica come "e' inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria e' limitativo del diritto di proprieta', quindi giuridicamente nullo."
Il VERO rischio, comunque, e' il disturbo della quiete pubblica: e' pero' necessario l'accertamento dell'effettivo pregiudizio recato alla collettivita' dei condomini sotto il profilo dell'igiene e della quiete.
Pare evidente che l'impostazione, anche pretestuosa, sia gia' indirizzata in tal senso. Motivo per cui, il rischio e' anche di vedersi opporre testimonianze false, etc.. Per questo consigliamo, all'occorrenza, di fornire qualsiasi tipo di elemento aggiuntivo, e di prepararsi a fornire proprie prove testimoniali ed anche perizie veterinarie, ove si rendesse necessario. Le associazioni di difesa degli animali della zona saranno sicuramente in grado di essere d'aiuto.
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