Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 ottobre 2000
Domanda 25 ottobre 2000
Vogliate gentilmente rispondere a questo quesito :
Nel caso di una eredità, avendo il timore che le passività possano superare il patrimonio dell'eredità, quando c'è una pluralità di eredi, l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da un solo erede, (con autodichiarazione sost.dell'atto di notorietà presentata al cancelliere della pretura di appartenenza del defunto) esonera gli altri eredi a fare la dichiarazione (accettazione con diritto d'inventario)?
Per essere tutelati è consigliabile che tutti gli eredi facciano la dichiarazione con beneficio d'inventario?
Quali sono i termini di scadenza per presentare la dichiarazione?
E' possibile farlo con autodichiarazione e delegare uno solo degli eredi o un legale a presentare le pratiche di successione ed eventualmente la vendita degli immobili del defunto ?
La delega è possibile farla con autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) oppure è necessario una delega notarile?

Risposta ADUC
Se la persona chiamata e' in possesso dei beni ereditari, la dichiarazione va presentata entro 3 mesi. In caso contrario, resta il termine naturale previsto per l'accettazione, ma non bisognera' aver fatto nulla che possa essere considerato come accettazione. Ne consegue che il beneficio d'inventario -anche solo per il fatto, ad esempio, che va pagata l'ICI- e' dichiarato il prima possibile. Una volta che -entro 3 mesi- l'inventario del chiamato (in possesso dei beni) e' stato redatto, lo stesso ha 40 gg per dichiarare se accetta o rinuncia. Se non fa niente, si intende che accetta. Anche nel caso in cui non si possiede il bene (e quindi puo' presentare la dichiarazione entro il termine di prescrizione dell'accettazione), dal momento in cui accetta, decorreranno ugualmente i 3 mesi di tempo, dopo i quali ci saranno 40gg, dalla conclusione dell'inventario, per dichiarare la rinuncia. Tutti gli eredi chiamati dovranno presentare la dichiarazione per chiedere il beneficio d'inventario, anche se la norma ritiene sufficiente che l'accettazione col beneficio sia fatta da uno solo dei chiamati. La delega dovrebbe essere ammissibile, visto che le disposizioni di legge prevedono che l'inventario puo' indistintamente essere effettuato da chiunque tra i chiamati. Di conseguenza, non occorreranno particolari forme per la delega.
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