Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 gennaio 2005
A maggio del 2003 ho acquistato un cellulare samsung ad un prezzo piuttosto elevato. alla fine di novembre 2004 il telefono ha manifestato problemi con il display che non accendeva piu'. l'ho portato dal rivenditore e quest'ultimo mi disse che era sotto garanzia e che me lo avrebbero restituito dopo piu' di un mese. ed invece mi hanno comunicato dopo piu' di due mesi che il centro d'assistenza glielo aveva rimandato indietro per garanzia scaduta. ho saputo che la garanzia vale per 24 mesi, c'e' una legge in vigore ma che i rivenditori non rispettano. ora vorrei sapere, cosa posso fare? devo andare dal rivenditore con la legge in mano, e se fa orecchie da mercante come mi devo comportare?
Scilla, da Gela/Caltanisetta
Scilla, da Gela/Caltanisetta
Risposta ADUC
non ha utilizzato lo spazio per i quesiti, in ogni caso l'abbiamo comunque reperito.
Il problema e' questo: la garanzia contrattuale (quella offerta tramite i centri assistenza da parte del produttore/importatore) puo' avere un termine inferiore. La garanzia di due anni prevista dalla legge invece rimane sicuramente: ma in termini ben precisi. Tanto per cominciare, la controparte e' il rivenditore e non l'assistenza. In secondo luogo, la copertura e' prevista ma solo in caso di difetto di produzione originaria (che andrebbe comprovato mediante perizia tecnica, se non ci sono altri modi: il che ha un costo). Non e' ovviamente scontato che qualsiasi guasto che si ripresenti sia dovuto appunto a difetto di produzione originario: ed ove non lo fosse, non ci sarebbe copertura.
Invii una raccomandata A/R al negoziante, ipotizzando il difetto di produzione originario, dettando un termine di 15 gg entro cui effettuare (nei termini del dlgsl 24/02) la riparazione senza oneri ovvero la sostituzione, dando avviso che decorso inutilmente il termine dato agira' in giudizio -a quel punto, dovra' pero' essere in grado di dimostrare l'originarieta' del difetto.
Il problema e' questo: la garanzia contrattuale (quella offerta tramite i centri assistenza da parte del produttore/importatore) puo' avere un termine inferiore. La garanzia di due anni prevista dalla legge invece rimane sicuramente: ma in termini ben precisi. Tanto per cominciare, la controparte e' il rivenditore e non l'assistenza. In secondo luogo, la copertura e' prevista ma solo in caso di difetto di produzione originaria (che andrebbe comprovato mediante perizia tecnica, se non ci sono altri modi: il che ha un costo). Non e' ovviamente scontato che qualsiasi guasto che si ripresenti sia dovuto appunto a difetto di produzione originario: ed ove non lo fosse, non ci sarebbe copertura.
Invii una raccomandata A/R al negoziante, ipotizzando il difetto di produzione originario, dettando un termine di 15 gg entro cui effettuare (nei termini del dlgsl 24/02) la riparazione senza oneri ovvero la sostituzione, dando avviso che decorso inutilmente il termine dato agira' in giudizio -a quel punto, dovra' pero' essere in grado di dimostrare l'originarieta' del difetto.
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