Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 ottobre 2000
Innanzitutto un saluto a tutti.
Avendo ricevuto notifica di contravvenzione per eccesso di velocità alcune settimane dopo l'infrazione sto valuntando l'ipotesi di inoltrare ricorso.
Mi rivolgo a voi per avere delucidazioni spero definitive per quel che concerne il funzionamento dell'autovelox "Velomatic 512" in quanto girando per la rete mi sono imbattuto in affermazioni contradditorie.
Il mio dubbio ruota attorno ad un non meglio specificato "monitor" che permetterebbe la visualizzazione della velocità in tempo reale e non solo allo sviluppo della pellicola come mi fanno intendere i vigili.
Attendendo un vostro chiarimento vi singrazio per la collaborazione comunque offertami.
Avendo ricevuto notifica di contravvenzione per eccesso di velocità alcune settimane dopo l'infrazione sto valuntando l'ipotesi di inoltrare ricorso.
Mi rivolgo a voi per avere delucidazioni spero definitive per quel che concerne il funzionamento dell'autovelox "Velomatic 512" in quanto girando per la rete mi sono imbattuto in affermazioni contradditorie.
Il mio dubbio ruota attorno ad un non meglio specificato "monitor" che permetterebbe la visualizzazione della velocità in tempo reale e non solo allo sviluppo della pellicola come mi fanno intendere i vigili.
Attendendo un vostro chiarimento vi singrazio per la collaborazione comunque offertami.
Risposta ADUC
Effettivamente c'e' la possibilita' di un rilievo immediato che consentirebbe un fermo seduta stante, la cui mancanza puo' essere contestata. Sara' poi il giudice a valutare.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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