Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 gennaio 2005
Domanda 20 gennaio 2005
Vi scrivo per chiedervi come mi debbo comportare nei confronti di Wind-Infostrada per risolvere la seguente problematica: Il 12 dicembre 2001 ho disdetto il contratto verso Infostrada nel quale avevo attivato il servizio di CPS. A marzo 2002 ho ricevuto la fattura di Infostrada per il traffico relativo al bimestre dicembre - gennaio 2002. Ho contestato ad Infostrada questa bolletta in quanto come da contratto entro 30 giorni solari avrebbero dovuto disconnettere la CPS e pertanto il traffico sviluppato almeno dopo l'11 gennaio (se non prima) non mi competeva.
La risposta e' stata che mi ha contattato direttamente una societa' di recupero crediti che nonostante i miei tentativi di conciliazione (ovvero verificare con i tabulati il traffico effettivo che dovevo pagare) ha insistito nella somma fatturata (157 euro) a cui poi avrei dovuto aggiungere le spese di pratica (in totale circa 190 euro). Oggi 18 gennaio 2005 ancora ricevo solleciti di pagamento e sinceramente vorrei risolvere la questione senza pero' rinunciare ai miei diritti. So tra l'altro che il mio nome potrebbe essere inserito in delle liste di debitori a disposizione di assicurazioni, banche e enti vari e la cosa mi crea qualche timore. Potreste, cortesemente, darmi un consiglio al riguardo? Cordiali Saluti.
Maurizio, da Roma

Risposta ADUC
non sappiamo come abbia disdetto il contratto (e quindi in che forma) ne' se avesse titolo a farlo in qualsiasi momento: potrebbe essere infatti stato legato ad un termine minimo di durata contrattuale. Questo -e cioe' sia se possa comprovare la richiesta cessazione anticipata del rapporto (inoltrata pertanto per raccomandata A/R) e se potesse in ogni caso risolverlo a quel momento senza attendere la durata minima- deve verificarlo sul contratto. Ove cosi' non fosse, potrebbe provare a sostenere la risoluzione anticipata da loro evidentemente accettata, esigendo l'applicazione solo di una penale e non dell'intero. Altrimenti, rimarrebbero da contestare le sole spettanze richiestele dalla societa' di recupero: anche per questo occorre verificare il contratto, in quanto sono esigibili esclusivamente le somme che gia' contrattualmente risultavano previste in caso d'inadempimento. Si ricorda in ogni caso che a fronte di un sollecito pervenutole solo per lettera semplice e' comunque sempre opportuno provare ad attendere ulteriormente -se il sollecito formale giungesse tardivamente, potrebbe pur sempre opporre il decorso dei termini di prescrizione. L'indicazione come cattivo pagatore per questa tipologia di omissioni e' estremamente rara e comunque contestabile.
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