Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 ottobre 2000
Domanda 24 ottobre 2000
Salve, vi chiedo un consiglio sull'opportunità o meno di considerare l'ipotesi di un ricorso al Prefetto di Lecce per una multa per eccesso di velocità di L.257.000, avvenuta in provincia di Lecce.
Preciso che sono residente a Lecce ma domiciliato a Milano per lavoro.
Il passo (credo), importante, del verbale di contestazione dice testualmente: "La rilevazione è stata effettuata con apparecchio Velomatic 512 (103B), omologata dal Ministero dei LL.PP. Prot. n°2961/89.La velocità rilevata è stata di 69 km/h a cui è stata applicata una riduzione del 5% per cui la vel.stimata è di circa 64 Km/h. Motivo mancata contestazione immediata: le modalità di impiego
dell'apparecchio consentono di accertare l'infrazione quando il veicolo è già transitato o comunque è impossibile fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari (art.384 C.d.S.).Il fotogramma relativo all'infrazione è visibile presso questo Ufficio di Polizia Municipale."
Vorrei, inoltre, un vostro consiglio sull'eventuale linea di difesa da tenere in caso di ricorso.
Preciso inoltre che gli agenti accertatori erano due, indicati nel verbale, e che erano totalmente nascosti al momento della rilevazione.
Inoltre ho saputo che nella direzione opposta a quella in cui procedevo, vi è un cartello di limite di velocità elevato a 80 Km/h.

Risposta ADUC
Poiche' il mezzo adottato consentirebbe il rilievo immediato dell'auto che commette la violazione, il ricorso sarebbe proponibile (tuttavia sconsigliamo il Prefetto: meglio il giudice di pace, ci sono piu' speranze). Naturalmente, sara' poi il giudice a valutare il caso specifico.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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