Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 gennaio 2005
Domanda 19 gennaio 2005
Cara ADUC, ho provato a cercare una risposta tra le migliaia di lettere relative all'argomento ma purtroppo sono talmente tante che non ci sono riuscito... Il mio problema e' il seguente; ho acquistato un telefono cellulare nel mese di settembre 2004 ed in seguito ad un guasto l'ho portato presso un centro assistenza. Qui mi hanno detto che il malfunzionamento e' imputabile alla batteria, ma dato che Nokia riconosce una garanzia di tre soli mesi sulle batterie non posso avvalermi della riparazione gratuita. Dovrei quindi portare l'apparecchio presso il rivenditore ove l'ho acquistato, ma in questo caso dovrei pagare una certa somma (forse 8 euro) per il "deposito". E' regolare tutto cio'???? Grazie mille e cordiali saluti.
Enrico, da Como

Risposta ADUC
la garanzia contrattuale (e i Centri Assistenza forniscono solo quella) puo' avere tempi minimi di copertura. Ma cio' non toglie che esista sempre ed in ogni caso la copertura in termini di legge: di un anno in caso di acquisti non di consumatori e di due anni per i consumatori. Questa copertura presenta degli aspetti positivi ma anche delle difficolta'. La prima cosa da tenere presente e' che la legge copre i vizi di produzione originari, NON i danni causati. E l'azione, va intrapresa non nei confronti delle assistenze ma nei riguardi del venditore. A cio', occorre aggiungere che mentre nei primi 6 mesi (in caso di acquisti di consumatori) i vizi si presumono, oltre tale termine occorrerebbe invece comprovare l'originarieta' del vizio. Detta prova e' ottenibile con una perizia tecnica, che puo' avere un costo anche eccessivo -e comunque c'e' il rischio che il difetto non sia originario. Non sappiamo invece a che titolo le vengano richieste le spese per il deposito. Ci pare un'anomalia: o si tratta di una ulteriore garanzia contrattuale o la richiesta e' indebita. Cio' che occorre fare e' inviare una messa in mora al venditore a mezzo raccomandata A/R, dettando un termine di 15 gg entro cui provvedere alla riparazione od alla sostituzione stante il vizio originario, dando avviso che in difetto agira' in giudizio. Se sono gia' passati i primi 6 mesi dall'acquisto, pero', occorrera' che sia lei a dimostrare che di vizio originario si tratti, in quanto non si presume piu'.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →